Svuotare il mare con il cucchiaio: uffici tributi comunali troppo piccoli. Certificazione del minor gettito Imu 2021 su beni esenti per sfratto da morosità, riaperti i termini fino a fine anno. Spese di giustizia, il raddoppio del contributo unificato non si applica al processo tributario.
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Svuotare il mare con il cucchiaio: uffici tributi comunali troppo piccoli.
di Luciano Benedetti
Il risultato è che la filiera dei tributi locali – nel suo complesso e con le dovute eccezioni – non brilla per efficienza. A rendiconto 2023, il fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) si è mangiato il 56 percento dell’avanzo di amministrazione dei Comuni, ossia circa 34 miliardi su 61 (fonte OpenBDAP). L’Fcde, come noto, si basa di norma sulla media delle riscossioni dell’ultimo quinquennio. Una delle conseguenze è che nei preventivi 2024 i Comuni hanno l’8,3 percento della spesa corrente “paralizzata” dall’accantonamento al Fcde (quasi 6 miliardi su 70), con numerosi enti medio-piccoli che viaggiano ben al di sopra del 20 percento. Si tratta peraltro di un indicatore molto parziale, in quanto non tiene conto dell’importante fetta di evasione che non si è riusciti ad accertare.
Come spunto positivo ricordiamo che, negli stessi decenni in cui si è sviluppata l’autonomia impositiva locale, i Comuni hanno vissuto la concentrazione verso dimensioni più efficienti e qualitativamente evolute di una vasta serie di servizi locali: nella distribuzione del gas, nel servizio idrico integrato, nella gestione dei rifiuti, nel Tpl, nell’Ict, nei servizi sociali. Più di recente, anche negli appalti pubblici il legislatore ha avvertito la necessità di qualificare le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per operare sui livelli quantitativi più elevati (attuali articoli 62 e 63 del Dlgs 36/2023). Forse il legislatore dovrà riflettere sulla funzionalità degli uffici tributari comunali; mantenendo sì alle singole amministrazioni l’autonomia decisionale e il controllo strategico della propria fiscalità ma prevedendo, al contempo, che la stessa si debba operativamente dispiegare mediante l’efficace azione di soggetti sufficientemente strutturati, solidi ed articolati.
Certificazione del minor gettito Imu 2021 su beni esenti per sfratto da morosità, riaperti i termini fino a fine anno.
di Daniela Casciola
I termini per la presentazione della certificazione della perdita di gettito Imu per l’anno 2021 accertata alla data del 31 dicembre 2023, derivante dai commi 1 e 2 dell’articolo 4-ter del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, saranno nuovamente aperti fino al 31 dicembre 2024. Lo annuncia il Viminale pubblicando il testo del provvedimento.
Spese di giustizia, il raddoppio del contributo unificato non si applica al processo tributario.
di Pietro Verna
In tema di contributo unificato, non è applicabile al processo tributario l’articolo 13, comma 1-quater, del testo unico delle spese di giustizia ( «Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis»), trattandosi di una norma avente carattere eccezionale, la cui operatività deve intendersi circoscritta al processo civile. Milita in tal senso la sentenza della Consulta n. 18 del 2018 che, nel dichiarare l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 1-quater, del Dpr n. 115 del 2002, in riferimento all’articolo 111, secondo comma, della Costituzione, ha chiarito che la norma censurata «fa riferimento esclusivamente a quanto dovuto a titolo di contributo unificato nel processo civile, mentre quello tributario è disciplinato dal successivo comma 6-quater non richiamato dalla norma censurata», che prevede i diversi importi del contributo unificato in misura crescente per scaglioni di valore con riguardo a «i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali». Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (ordinanza n. 27296 del 2024) che ha annullato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.1418/13/2021.
Il video
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Il podcast
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