Riforma fiscale, mille Comuni al bivio sull’Irpef locale.Contenzioso tributario, riforma al test professionisti.Contraddittorio preventivo, la via stretta dell’accertamento.Covid, ultima ricaduta: a dicembre notifiche per gli accertamenti 2017-18.La proroga Covid di 85 giorni vale solo per gli accertamenti del 2015.Tributi locali, restano i termini quinquennali.Notifiche: la scomparsa del nominativo dal registro Aire impone al Fisco la ricerca presso gli uffici consolari.Garanzia di difesa al contumace.Imu ridotta, rileva solo il catasto
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Riforma fiscale, mille Comuni al bivio sull’Irpef locale
La riforma fiscale in arrivo si rifletterà anche sull’Irpef locale. Sono 801 i municipi che per il 2023 hanno già comunicato di voler applicare l’addizionale comunale con uno schema a quattro aliquote. E che quindi per il 2024 dovranno valutare se allinearsi alla nuova imposta nazionale a tre scaglioni o sfruttare la deroga concordata con il Governo e restare con la formula attuale. Se però si considerano anche le delibere locali non ancora pubblicate sul sito delle Finanze, si può stimare che il totale supererà facilmente i mille Comuni (visto che per il 2022 le delibere con Irpef locale a scaglioni sono state 1.158, si veda Il Sole 24 Ore dello scorso 26 giugno).
Contenzioso tributario, riforma al test professionisti
Le modifiche messe a punto dal ministero dell’Economia alle disposizioni sul processo tributario (Dlgs 546/1992) non convincono avvocati e commercialisti. Limiti nella produzione di prove in appello, sentenza in forma semplificata basata su precedenti giudizi, collegio giudicante da remoto e compensazione delle spese anche in caso di vittoria della parte sono tra i temi che stanno provocando più di un mal di pancia agli addetti ai lavori. Dopo le critiche piovute sulla legge di riforma 130/2022 del Governo Draghi, in tanti si aspettavano un passo in avanti dell’esecutivo Meloni, anche considerato l’ampliamento dell’azione difensiva promesso nella delega fiscale.
Contraddittorio preventivo, la via stretta dell’accertamento
Il principio del contraddittorio preventivo deve essere valorizzato nella fase istruttoria, quando la pretesa tributaria non è ancora formata, e non in presenza dello “schema” di provvedimento dell’ente impositore. Inoltre, perché il contraddittorio risulti effettivo, è necessario che l’amministrazione sia obbligata a motivare sulle ragioni del rigetto delle osservazioni del contribuente. Sono questi i criteri che dovrebbero informare l’attuazione della delega fiscale ( legge 111/2023) e che invece non sembrano, al momento, sufficientemente considerati nelle bozze dei decreti attuativi. Tanto più che è la stessa legge delega a prevedere la centralità dell’istituto in esame.
Covid, ultima ricaduta: a dicembre notifiche per gli accertamenti 2017-18
Scade a fine anno il termine per notificare le ingiunzioni fiscali relative agli accertamenti “ordinari” divenuti definitivi nel 2017 e nel 2018. È questo l’effetto delle proroghe disposte dalla normativa emergenziale da Covid 19, contenuta nell’articolo 68 del Dl 18/2020.
per gli accertamenti divenuti definitivi nel corso del 2017 – si ricorda che gli accertamenti esecutivi sono diventati operativi solo dal 2020 -, il termine ordinario per la notifica dell’ingiunzione fiscale era il 31 dicembre 2020 (31 dicembre del terzo anno successivo: comma 163, legge 296/2006). Cadendo in vigenza del periodo di sospensione, il termine è di diritto posticipato alla fine di Covid, ultima ricaduta: a dicembre notifiche per gli accertamenti 2017-18 di Luigi Lovecchio Fisco e contabilità 04 Dicembre 2023 Stampa Il Sole 24 ORE aderisce a P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati ISSN 2724-203X – Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com] quest’anno. Le stesse considerazioni valgono per gli accertamenti divenuti definitivi nel corso del 2018, per i quali la scadenza naturale sarebbe stata il 31 dicembre 2021.
La proroga Covid di 85 giorni vale solo per gli accertamenti del 2015
L a proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza, introdotta dall’articolo 67 del dl 18/2020 durante la crisi pandemica, si applica solo per l’anno 2015 e non riguarda a cascata gli anni successivi non coinvolti dall’emergenza. Lo ha stabilito la Cgt di I grado di Prato, nella sentenza n. 87/2/2023 del 31 ottobre scorso. Il caso riguarda un avviso di accertamento notificato l’8 marzo 2023, relativo al periodo d’imposta 2017, il cui termine “ordinario” scadeva al 31/12/2022
Tributi locali, restano i termini quinquennali
D eve ritenersi maturata la prescrizione quinquennale prevista per la riscossione dei tributi locali laddove, in esazione degli stessi, al contribuente pervenga una intimazione di pagamento intimante il versamento di quegli importi soltanto a decorso avvenuto del termine dei 5 anni dalla notifica del precedente atto con cui gli stessi erano pretesi. Sono i rilievi che si leggono nella sentenza n. 1455/2023 emessa dalla Cgt di II grado del Lazio e depositata lo scorso 16 marzo.
Notifiche: la scomparsa del nominativo dal registro Aire impone al Fisco la ricerca presso gli uffici consolari
«In caso di notifica di atti tributari nei confronti di soggetto che abbia trasferito la sua residenza all’estero e sia iscritto all’AIRE, la successiva scomparsa del suo nominativo dai registri AIRE, non accompagnata da una corrispondente nuova registrazione nei registri anagrafici del Comune italiano di pregressa residenza, impone all’Amministrazione finanziaria, ove la notifica all’originario indirizzo registrato all’AIRE non sia andata a buon fine, l’effettuazione delle opportune ricerche e, in particolare, l’assunzione di informazioni presso gli Uffici consolari per verificare se vi sia un nuovo indirizzo estero prima di procedere alla notificazione ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973». Questo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 33469/23.
Garanzia di difesa al contumace
N el processo tributario, la parte che è rimasta contumace nel giudizio di primo grado può produrre documenti per la prima volta in appello. Può infatti essere depositato l’atto impositivo, la cui notifica era stata contestata dal contribuente. Non si tratta di una nuova eccezione, inammissibile in appello, ma di un atto difensivo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 32213 del 21 novembre 2023. Per la Suprema corte, “è consentito alla parte, rimasta contumace in primo grado, produrre per la prima volta nel secondo grado l’originale dell’atto impositivo notificato (e di cui era contestata dal contribuente l’avvenuta notifica), costituendo tale produzione una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte”.
Imu ridotta, rileva solo il catasto
Per usufruire dell’Imu ridotta (o azzerata) sui fabbricati strumentali all’uso agricolo non serve avere una particolare qualifica soggettiva, né occorre una documentazione ad hoc. Conta, infatti, solo la classificazione catastale D/10 o, in caso di differente categoria, la presenza dell’annotazione del requisito di ruralità. La conferma è giunta dalla risoluzione 4/DF dello scorso 16 novembre del Dipartimento delle finanze del Mef (si veda ItaliaOggi Sette del 27 novembre), con la quale è stato chiarito che i comuni non hanno alcun potere di subordinare il riconoscimento dell’agevolazione al possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale del soggetto passivo Imu o del diverso utilizzatore degli immobili.
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Il video
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Il podcast
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