Stampa & Tributi del 03 Luglio 2024

Cartelle, discarico affidato anche a società di recupero crediti.Cartelle non pagate, recupero anche con la cartolarizzazione.Nulla la cartella esattoriale notificata all’ex legale.La distinzione «evanescente» tra alloggi sociali e meri alloggi.

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Cartelle, discarico affidato anche a società di recupero crediti.

di Cristina Bartelli

Ruoli, per il recupero società specializzate. Stop ampio agli estratti ruolo impugnabili. Perimetro del discarico dei ruoli ridisegnato. Sfuma la maggior tutela per la prima casa. Sono queste alcune delle novità del testo rimaneggiato per l’approvazione definitiva sulla riforma della riscossione che sarà esaminato oggi in consiglio dei ministri e che ItaliaOggi è in grado di anticipare.

Cartelle non pagate, recupero anche con la cartolarizzazione.

di Marco Mobili e Giovanni Parente

Apertura alla cartolarizzazione dei crediti non recuperati ma nel pieno rispetto dei limiti su misure cautelari (fermi e ipoteche) ed esecutive (pignoramenti). Una puntualizzazione (attesa) sul perimetro dell’impugnabilità del ruolo e della cartella, in cui si terrà conto del fatto che non siano stati validamente notificati e si tratti del primo atto con cui il debitore venga messo a conoscenza della sua posizione verso il Fisco rispettando in questo modo le indicazioni arrivate dalla Corte costituzionale con la sentenza 190 del 2023. Quindi una piena trasparenza delle procedure che porteranno alla scelta di far rientrare i privati in gioco dopo anni di concessione pubblica della riscossione. L’obiettivo principale è quello di perseguire tutti i percorsi, in particolar modo per i carichi di importo più elevato oggetto di procedura concorsuale, in cui attualmente il potenziale giacente è di 151 miliardi e su cui il recupero anche di percentuali ridotte potrebbe rivelarsi una procedura vincente per le casse pubbliche.

Nulla la cartella esattoriale notificata all’ex legale.

di Ivano Tarquini

Nulla la cartella esattoriale notificata all’ex legale rappresentante, mai socio, di una società di capitali estinta, la cui compagine aveva ricevuto degli avvisi di accertamento divenuti oramai definitivi ed oggi oggetto dell’atto della riscossione. Con questa presa di posizione, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma, con la sentenza n.25 della sez.02 del 22 maggio.

La distinzione «evanescente» tra alloggi sociali e meri alloggi.

di Domenico Occagna

Va da sé che, se gli “alloggi regolarmente assegnati” fossero una mera species del più ampio genus “alloggi sociali”, il rapporto tra norma di esenzione e di detrazione andrebbe necessariamente declinato in termini di specialità, con inevitabile incompatibilità della prima con la seconda. La tesi della compatibilità tra le due disposizioni postula, pertanto, la necessità di individuare delle caratteristiche distintive ulteriori, rispetto alla mera riconducibilità dell’alloggio all’edilizia sociale. Proprio il fallimento del tentativo di questa individuazione ne fa emergere l’intrinseca debolezza. Quest’ultimo rilievo appare estensibile anche alle tre ordinanze della Suprema Corte succitate, le quali omettono di indicare le caratteristiche peculiari degli alloggi sociali che dovrebbero differenziarli dagli “altri alloggi” e che dovrebbero essere oggetto dell’accertamento dei giudici di merito. Solo nell’ordinanza 6380 è stato affermato che l’alloggio sociale «deve essere dunque “adeguato, salubre, sicuro e costruito o recuperato nel rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive indicate agli articoli 16 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457”

Il video

https://www.youtube.com/watch?v=ORK_5m8DUCQ

Il podcast

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