Stampa & Tributi del 03 Dicembre 2024

Concorso alla finanza pubblica sul modello delle regioni- Tarsu, accertamento illegittimo se generico e e il calcolo dell’imposta non è corretto.Tari, delibere da motivare. #newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

Giustizia tributaria più efficiente Sentenza eseguita durante il giudizio di ottemperanza: l’ufficio paga le speseL’esecuzione «spontanea»La perdita «virtuale» Dichiarazione componenti perequative Tari ai nastri di partenza

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Giustizia tributaria più efficiente

G iustizia tributaria più efficiente. E’ l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato dalla presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt), Carolina Lussana, e dal presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), Elbano de Nuccio. Tra le attività che i due organismi potranno mettere in atto ci sono l’organizzazione congiunta di eventi scientifici e culturali in materia tributaria; la stipula di una convenzione per la realizzazione di corsi periodici di carattere teorico-pratico per la formazione continua e l’aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari,

Sentenza eseguita durante il giudizio di ottemperanza: l’ufficio paga le spese

Anche nel giudizio di ottemperanza, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere – perché l’ufficio ha eseguito il comando contenuto nella sentenza – comporta la condanna dell’ufficio stesso al rimborso delle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza virtuale

L’esecuzione «spontanea»

Considerata la provvisoria esecutività della sentenza – a seguito dell’appello dell’ufficio – il contribuente aveva presentato ricorso in ottemperanza alla Cgt di secondo grado, chiedendo l’esecuzione del rimborso Irpef. Successivamente l’ufficio aveva dato spontaneamente seguito alla condanna al rimborso disposta dalla sentenza di primo grado, emettendo mandato di pagamento e, nel costituirsi nel giudizio di ottemperanza, chiedeva la cessazione della materia del contendere. Dopo avere accertato l’avvenuto pagamento e dichiarato l’estinzione del processo per cessata materia del contendere (ex articolo 46, comma 2, Dlgs 546/1992), la Cgt pugliese ha condannato l’Agenzia al pagamento delle spese processuali, applicando il principio della “soccombenza virtuale”. Infatti, nonostante l’accoglimento dell’azione del contribuente, l’Agenzia è stata considerata chiaramente responsabile della situazione iniziale di illegittimità venutasi a creare per effetto del mancato accoglimento dell’istanza di rimborso presentata dal contribuente.

La perdita «virtuale»

Va ricordato che il concetto di “soccombenza virtuale” si riferisce a una valutazione ipotetica su chi avrebbe perso la causa nel merito, se il processo fosse proseguito fino a una decisione di merito effettiva. Questo principio trova applicazione in ambito processuale (anche nelle controversie tributarie) quando una delle parti adempie spontaneamente alle richieste dell’altra parte prima che la controversia si concluda, rendendo così inutile una sentenza di merito.

Dichiarazione componenti perequative Tari ai nastri di partenza

Dalla Csea (Cassa per i servizi energetici e ambientali) sono giunti i chiarimenti sulla dichiarazione delle nuove componenti perequative, introdotte dalla deliberazione Arera n. 386/2023. Predetta deliberazione ha istituito, con decorrenza dal 1/1/2024, due nuove componenti aggiuntive alla Tari (o alla tariffa corrispettiva); la componente UR1, desinata a finanziare i costi dei “rifiuti marini”, ossia dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti e della componente UR2, per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti per eventuali eventi eccezionali e calamitosi.