Cup pubblicità al Comune anche su strada provinciale Esenzione Imu, bastano i consumi ridottiRiscossione legittima per non iscritti all’albo Aree di parcheggio, Tari dovuta
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Cup pubblicità al Comune anche su strada provinciale
La componente pubblicitaria del canone unico patrimoniale va corrisposta al Comune anche se l’impianto è installato su strada provinciale, a prescindere dalla circostanza che l’autorizzazione sia stata rilasciata dalla Provincia. Lo ha stabilito la Cgt della Lombardia con la sentenza 1743/2024, resa sulla controversa questione della legittimazione attiva a riscuotere il canone pubblicitario dovuto per gli impianti installati lungo le strade provinciali.con la sentenza in questione la Corte di giustizia ha riconosciuto la natura giuridica di entrata tributaria alla componente pubblicitaria del Cup (ritenendo non dirimente la terminologia usata dal legislatore), diversamente da altre pronunce che hanno invece attribuito natura giuridica di entrata patrimoniale
Esenzione Imu, bastano i consumi ridotti
A i fini Imu, i consumi ridotti (ma non insignificanti) sono sufficienti per confermare l’agevolazione concessa per l’abitazione principale. Lo stile lavorativo e di vita del nucleo familiare, infatti, possono confermare e apparire compatibili con la dimora non assidua, ma continua, della famiglia. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 1447/2024 (presidente e relatore Maffei Corrado), emessa dalla sezione tredicesima della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma.
Riscossione legittima per non iscritti all’albo
L a società che sia partecipata nella sua compagine da vari enti pubblici locali è legittimata attivamente alla riscossione dei tributi degli stessi anche senza necessità che sia iscritta all’albo nazionale dei riscossori, requisito non previsto dall’art. 52 del dlgs n. 446/1997. È quanto precisato dalla Cgt di II grado del Lazio nella sentenza n. 660/2024, depositata lo scorso 29 gennaio.
Aree di parcheggio, Tari dovuta
S ono soggette alla Tari le aree adibite a parcheggio. Tutte le aree frequentate da persone sono presuntivamente produttive di rifiuti. Il tributo deve essere applicato nei confronti di chiunque occupi o conduca locali e aree scoperte. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 16265 dell’11 giugno 2024, secondo cui la società contribuente è tenuta a pagare per i parcheggi, al di là che si tratti di aree coperte o scoperte. Infatti, “le aree frequentate da persone (tali essendo ovviamente i parcheggi) sono in genere da considerare produttive di rifiuti, e quindi assoggettate a tassazione, in considerazione del naturale flusso giornaliero di autovetture nei parcheggi”. La tassazione delle aree coperte e scoperte. I parcheggi non possono essere considerati aree pertinenziali non soggette al tributo. Per esempio, la Commissione tributaria regionale di Bari, con la sentenza 1753/2019, ha sostenuto che i parcheggi degli ipermercati e dei centri commerciali sono soggetti al pagamento della tassa rifiuti. Si tratta di aree operative, potenzialmente produttive di rifiuti.
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Il video
https://www.youtube.com/watch?v=wlwhrs-m1JY
Il podcast
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