Patteggiamento, strada in salita.Estratti di ruolo, estensione dei ricorsi anche per i processi già in corso.
Il nodo dei controlli sulla dimora abituale del contribuente dopo la sentenza 209/2022 della Consulta.
Il 110% esteso alla superficie. La concessione del servizio per la gestione dei parcheggi non cambia la natura dell’entrata.
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Patteggiamento, strada in salita.
Nuovo concorso di finanza pubblica, in arrivo il decreto. La Ragioneria generale dello Stato ha anticipato il provvedimento previsto dalla L. 207/2024 per definire la misura dell’accantonamento obbligatorio previsto a carico degli enti locali. Da quest’anno e fino al 2029.Gli importi del contributo a carico di ciascun ente sono stati determinati sulla base di criteri e modalità definiti dal Mef previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, anche in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per gli interessi, per la gestione ordinaria del servizio pubblico di raccolta, smaltimento, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti, per i trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto 2023 o, in caso di mancanza, dall’ultimo rendiconto approvato.
Estratti di ruolo, estensione dei ricorsi anche per i processi già in corso
La nuova norma contenuta nel decreto delegato di riforma della riscossione, che amplia le ipotesi di impugnazione dell’estratto di ruolo, si applica a tutti i processi in corso e quindi anche ai ricorsi presentati prima dell’entrata in vigore del decreto. Tuttavia, nonostante tale l’ampliamento, il fermo amministrativo non rappresenta un motivo di impugnazione dell’estratto di ruolo in quanto le ipotesi legittimanti un simile ricorso sono tassative. A fornire queste indicazioni è l’ordinanza 6269/2025 della Cassazione. Una contribuente impugnava un estratto di ruolo cui erano sottese cartelle di pagamento delle quali lamentava la mancata notifica. Il ricorso era ritenuto inammissibile nei due gradi di giudizio. La contribuente ricorreva per Cassazione ribadendo l’interesse ad impugnare il documento, allegando con memorie anche il provvedimento di fermo amministrativo sul veicolo di proprietà. La Cassazione, prima di verificare la fondatezza dei motivi di ricorso, ha esaminato se l’iscrizione del fermo amministrativo determini un interesse giuridicamente rilevante ad impugnare l’estratto ruolo anche a seguito delle modifiche introdotte dal recente Dlgs 110/2024. Per tale ragione sono state innanzitutto approfondite le novità di tale decreto.
Il nodo dei controlli sulla dimora abituale del contribuente dopo la sentenza 209/2022 della Consulta
La sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, nel riscrivere a 10 anni di distanza la definizione di abitazione principale ai fini del godimento dell’esenzione Imu, ha completamente rivoluzionato il modus operandi dei Comuni nella lotta a quei fenomeni elusivi legati alle residenze fittizie che avevano ed hanno l’unico scopo di non corrispondere il pagamento del tributo. Non a caso le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 26776 del 15 ottobre 2024, hanno definito tale sentenza “un uragano gentile” proprio perché con un solo colpo di spugna sono stati spazzati via oltre 10 anni di copiosa Giurisprudenza che si era dibattuta e dimenata sulla effettiva e comprovata dimora abituale (per la residenza il dato era semplice e non lasciava dubbi) del nucleo familiare all’interno di un immobile: ebbene, dall’ottobre del 2022 in avanti bisognerà concentrarsi «soltanto» sul possessore dell’immobile al fine di verificare la presenza dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale.Esempio tangibile di quanto sopra affermato lo possiamo costatare dal fatto che, a distanza di 14 giorni una dall’altra, si riscontrano due pronunce di due Corti di giustizia tributaria di secondo grado diametralmente opposte tra di loro: si tratta della decisione assunta dalla Corte di giustizia della Lombardia con la sentenza n. 432 del 10 febbraio 2025 e della Corte di giustizia della Toscana con la Sentenza n. 237 del 24 febbraio 2025. Secondo il Giudice lombardo, la rilevazione di bassi o scarsi consumi delle utenze domestiche non porta automaticamente a riconoscere l’inesistenza della dimora abituale e con essa il disconoscimento del beneficio fiscale ben potendo il contribuente giustificare gli stessi con le proprie abitudini di vita, quali, ad esempio, rimanere nell’abitazione dei propri genitori oppure essere a casa solo nel fine settimana dopo aver terminato la propria attività di studio o lavorativa. Secondo il Giudice toscano, invece la rilevazione dei bassi consumi del contribuente, ben al di sotto di quelli standard ( a tal proposito il Comune aveva riportato la stima Istat della Provincia di appartenenza) sono «compatibili forse con un utilizzo saltuario, ma non certo con quelli di una dimora abituale (tenendo conto che nell’immobile, vi risiedeva – anagraficamente – anche la madre della ricorrente): infatti, le utenze espongono consumi per meno di un terzo di quelli standard (rispetto a quelli elettrici) e meno di un quarto di quelli standard, (rispetto a quelli idrici), per come riportati dal Comune. Non sussiste, pertanto, il requisito della dimora abituale presso l’immobile oggetto d’imposizione, da parte della ricorrente, pur residente anagraficamente presso lo stesso immobile, in quanto attraverso i consumi rilevati dalle utenze elettriche e idriche, vi sono sufficienti indizi che la dimora presso l’immobile de quo fosse saltuaria e non continua, come invece richiesto per fruire dell’esenzione. L’appello va, quindi, rigettato»
Il 110% esteso alla superficie
Gli enti del terzo settore perseguono attività di interesse generale con finalità pubblica. Perciò, le agevolazioni fiscali nei loro confronti non si configurano come aiuti di stato. Questo uno dei passaggi principali derivanti dal parere europeo sul regime fiscale definito dalla riforma del terzo settore, arrivato l’8 marzo scorso dopo un’attesa lunga anni. Si tratta di uno degli ultimi tasselli attuativi della riforma del comparto, operata tra il 2016 e il 2017 (manca ancora il decreto sui controlli degli Ets per poter considerare il processo concluso)
La concessione del servizio per la gestione dei parcheggi non cambia la natura dell’entrata
L’affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree comunali di sosta a pagamento a uso pubblico, nel caso in cui la tariffa sia riscossa direttamente dalla società concessionaria con la previsione di versare all’ente comunale un canone di concessione annuale, non cambia la natura dell’entrata, che resta quella di un provento pagato dall’utente-cittadino all’amministrazione pubblica per la resa di un servizio e che la legge impone di destinare alle finalità specifiche indicate dal articolo 7, comma 7, del codice della strada. Lo afferma la Sezione di controllo per la Regione Toscana con la deliberazione n. 36/2025.