Pubblici ufficiali, meno rischi. Sanzioni tributarie e favor rei limitato: parola per ora alle Corti di merito. Rinvio Covid di 85 giorni per il 2020, la Cgt Milano si smarca dalla Cassazione.
Costituzione in giudizio tardiva inammissibile. Notifiche, conta solo l’avviso di ricevimento. Non profit, l’Imu è condizionata. Imposta di soggiorno, accertamenti a 360°.
#newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi
Pubblici ufficiali, meno rischi.
Abrogazione parziale del reato. La nuova fattispecie d’indebita destinazione di denaro o cose mobili, introdotto nell’estate scorsa poco prima che fosse cancellato l’abuso d’ucio, riduce lo spazio di rilevanza penale rispetto al precedente delitto di cui all’articolo 323 Cp. Il possesso o la disponibilità della cosa per ragioni di ucio o di servizio, oggi richiesto come presupposto per il reato, costituisce un requisito più stringente rispetto a quello un tempo previsto dall’articolo 323 Cp, che utilizzava la formula «nello svolgimento delle funzioni o del servizio». Restano inoltre fuori dalla portata applicativa della disposizione di cui all’articolo 314-bis Cp gli immobili e le prestazioni di lavoro, che invece erano considerati contemplati dal vecchio abuso d’ucio. La nuova fattispecie, introdotta per evitare una procedura d’infrazione da parte dell’Unione europea, sanziona soltanto l’ex abuso distrattivo, ma non interferisce in alcun modo con il peculato per distrazione né costituisce per tale fattispecie una legge più mite più favorevole all’imputato che farebbe scattare la non punibilità. Così la Corte di cassazione penale nelle sentenze n. 4520 del 4/2/2025, sez, sesta, e n. 5041 del 7/2/2025, sez. prima, che fanno il punto sulla novità legislativa.
Sanzioni tributarie e favor rei limitato: parola per ora alle Corti di merito.
Potrebbero essere i giudici tributari di merito a interessare nei prossimi mesi la Corte costituzionale in ordine alla legittimità della nuova norma sull’irretroattività del regime sanzionatorio più favorevole introdotto dal Dlgs 87/2024. La Cassazione infatti, pur avendo assunto di recente una posizione assolutamente contraria al favor rei delle nuove sanzioni, in altre pronunce, nel rinviare alle competenti corti tributarie la decisione della controversia, ha anche chiesto di valutare la costituzionalità della norma eccepita in sede di legittimità.
Rinvio Covid di 85 giorni per il 2020, la Cgt Milano si smarca dalla Cassazione.
La proroga Covid non opera in via generalizzata, ma solo per i periodi di imposta in scadenza nel 2020. È quanto hanno affermato i giudici della Cgt di Milano con la sentenza n. 632/16/2025 (presidente e relatore Crisafulli), che si pone in controtendenza rispetto all’orientamento della Cassazione. Nel caso esaminato dai giudici meneghini, una società impugnava un avviso di accertamento relativo al 2017, eccependo la nullità dell’atto per essere stato notificato nel 2024, quindi oltre i termini di decadenza previsti (articolo 43 del Dpr 600/1973). La ricorrente sosteneva che la proroga Covid di 85 giorni dei termini poteva applicarsi solo ai periodi di imposta in scadenza nel 2020 e non a tutte le annualità accertabili nel medesimo periodo di imposta. I giudici hanno accolto il ricorso affermando che l’ufficio avrebbe dovuto notificare l’atto entro il 31 dicembre 2023 (cioè entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi), mentre era stato notificato nel 2024. Per i giudici non poteva operare la proroga prevista dall’articolo 67, comma 4, del Dl 18/2020, in quanto questa non opererebbe in via generalizzata e sine die, ma posticiperebbe i termini solo nel periodo di emergenza sanitaria (e quindi per le annualità in scadenza nel 2020). Per i giudici sarebbe stata la stessa amministrazione finanziaria a confermarlo chiarendo che gli uffici devono attivare e concludere i procedimenti impositivi entro i termini ordinari, evitando di avvalersi dei differimenti previsti dalla norma
Costituzione in giudizio tardiva inammissibile.
L a costituzione in giudizio del ricorrente avvenuta al di là del termine di trenta giorni dalla notica del ricorso alla parte resistente depone per la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione e non si sottrae alla condanna alle spese della stessa parte tardivamente costituita. È il canone richiamato nella sentenza n. 5/2025 emessa dalla Cgt di I grado di Milano e depositata il 2 gennaio. La pronuncia ha specicamente preso posizione sulla costituzione tardiva della parte di una società ricorrente nel giudizio dalla stessa instaurato contro un avviso di intimazione noticato dalla Agenzia delle entrate riscossione milanese. In origine la Srl contribuente aveva infatti opposto l’intimazione ricevuta citando in giudizio sia il concessionario della riscossione che aveva emesso l’atto e sia l’ente impositore, ucio delle entrate di Caserta, cui spettava la competenza sul tributo Iva preteso.
Notifiche, conta solo l’avviso di ricevimento.
Con riguardo alle notiche di atti avvenute a mezzo postale, è precluso al giudice di appurare la corretta noticazione di essi al contribuente con elementi diversi che non siano il solo avviso di ricevimento della raccomandata contente il plico spedito al destinatario, unico atto idoneo a fornire la certicazione dell’avvenuta noticazione. Solo da tale documento, infatti, e da nessun’altra fonte di prova, è possibile trarre l’attestazione della data di ricezione dell’atto, della sottoscrizione nonché le stesse modalità di esecuzione della notica.
Non profit, l’Imu è condizionata.
Un’area edicabile posseduta da un ente non prot non può fruire dell’esenzione Imu se non ha una specica utilizzazione. Il benecio scale si applica solo ai fabbricati da costruire o ristrutturare ai quali venga data una destinazione per lo svolgimento delle attività ricettive, assistenziali, sanitarie e così via, anche se momentaneamente inutilizzati. È necessario che venga posto in essere un comportamento nalizzato a realizzare tempestivamente la suddetta destinazione dell’immobile alle attività indicate dalla norma di legge, svolte con modalità non commerciale. Lo ha aermato la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 2364 del 31 gennaio 2025. Per i giudici di legittimità, ai ni del riconoscimento dell’esenzione Imu disposta dall’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/1992, “non è suciente la disponibilità di un’area edicabile che sia destinata, in parte, in base al Piano urbanistico, alla realizzazione di strutture volte allo svolgimento di attività assistenziale, applicandosi la norma agevolativa solo ai fabbricati, da costruirsi o ristrutturarsi, cui sia stata concretamente impressa la destinazione di cui alla disposizione citata, anche se transitoriamente inutilizzati, essendo necessario un comportamento attivo e dinamico volto a realizzare concretamente e tempestivamente quella destinazione solo potenziale”. Nell’ordinanza vengono richiamate due pronunce della stessa Corte, secondo cui l’agevolazione spetta “anche nell’arco temporale precedente all’ultimazione della struttura edicanda. In caso contrario le aree fabbricabili sarebbero escluse dell’esenzione”.
Imposta di soggiorno, accertamenti a 360°.
L’accertamento della maggiore imposta di soggiorno che il comune ritenga dovuta, ai sensi del dlgs n. 23/2011, non può fondarsi esclusivamente sulle informazioni trasmesse dalla questura, da sole insucienti per l’emissione dell’atto di accertamento emesso che stimi in via induttiva i pernottamenti attraverso l’incrocio con i dati comunicati dal contribuente. È il canone stabilito dalla sentenza n. 701/2025 emessa dalla Cgt di I grado di Roma (giudice monocratico Costantino Ferrara) e depositata il 17 gennaio scorso.
Il video
https://www.youtube.com/watch?v=93_kPQ29bjo
Il podcast
https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu