Stampa & Tributi del 07 Febbraio 2025

L’aggiornamento delle tariffe Cup per il 2025. Cin rinviato a gennaio ‘25- #newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

Un fisco locale dal volto umano. Nuove sanzioni tributarie, al giudice di merito la scelta sul rinvio alla Consulta. Cgt Lazio, l’Imu diventa più leggera per le case in ricostruzione. Ristrutturazioni, l’Imu sul valore venale dell’area. Perequazione Tari, indennità di funzione, agenti contabili e organi di controllo: le massime della Corte dei conti.

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Un fisco locale dal volto umano.

D al prossimo anno partirà la riforma del sco locale. Gli enti territoriali prima di noticare gli avvisi di accertamento potranno inviare ai contribuenti delle comunicazioni con le quali li invitano a regolarizzare le violazioni commesse, con un abbattimento delle sanzioni edittali. Hanno la facoltà di spedire gli avvisi bonari per sanare gli omessi, tardivi o parziali versamenti, favorendo l’adempimento spontaneo e consentendo agli interessati di pagare una sanzione ridotta. Saranno anche previste penalità meno pesanti per omessa dichiarazione e dichiarazione infedele, con abolizione dell’attuale forbice tra minimo e massimo. Sarà possibile consentire ai contribuenti di pagare imposte e tasse con addebito diretto sul conto corrente, ottenendo una decurtazione del quantum dovuto. Inoltre, potranno formare oggetto di transazione scale anche i debiti relativi ai tributi locali, nei casi di crisi d’impresa, che ad oggi era limitata solo ai tributi erariali. Sono queste alcune delle novità contenute nello schema di decreto legislativo che dovrà dare attuazione ai principi contenuti nella legge delega scale 111/2023.

Nuove sanzioni tributarie, al giudice di merito la scelta sul rinvio alla Consulta.

Sarà il giudice di merito a valutare la necessità di remissione alla Corte Costituzionale della nuova norma sull’irretroattività delle nuove e più favorevoli sanzioni tributarie previste dal decreto di riforma del sistema sanzionatorio. A fornire questa indicazione è la Corte di Cassazione con la sentenza nr.2950 depositata ieri, In estrema sintesi un contribuente nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di secondo grado, lamentava, tra i vari motivi, la mancata applicazione del più favorevole regime sanzionatorio introdotto nel 2016 dal Dlgs 158/2015, entrato in vigore dopo il deposito della sentenza di secondo grado che lo riguardava. Chiedeva così l’applicazione del cosiddetto “ius superveniens”

Cgt Lazio, l’Imu diventa più leggera per le case in ricostruzione.

Non sempre il catasto basta, da solo, a determinare le imposte da versare a titolo di Imu. In alcuni casi, infatti, è obbligatorio fare riferimento allo stato reale dell’immobile, dal momento che gli archivi del Fisco non sempre fotografano l’evoluzione dei cantieri. Arriva a questa conclusione la sentenza 550/7/2025 della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, segnando un importante precedente. La vicenda riguarda un immobile oggetto di una ristrutturazione profonda e integrale. Il contribuente, al momento del pagamento dell’Imu, aveva calcolato le imposte sulla sola area edificabile, senza considerare la rendita catastale dell’immobile che, in quel momento, era di fatto inservibile e oggetto di un cambiamento profondo. Il Comune di Roma contestava questa interpretazione e chiedeva, con una serie di atti di accertamento, il versamento di un’Imu più elevata.

Ristrutturazioni, l’Imu sul valore venale dell’area.

L’ Imu deve essere calcolata sul valore venale dell’area su cui insiste un immobile oggetto di importanti interventi di ristrutturazione, e non sulla rendita catastale del fabbricato. Lo ha aermato la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio, accogliendo la posizione sostenuta da Di Girolamo Consulting e Studio Leone Fedreghetti.

e “non è suciente fare riferimento al dato formale catastale quando vi sono prove concrete dello stato dell’immobile e della conoscenza della situazione da parte dell’amministrazione”. Di conseguenza, la Corte ha riconosciuto la necessità di applicare l’IMU esclusivamente sul valore dell’area fabbricabile, respingendo integralmente l’appello del Comune di Roma.

Perequazione Tari, indennità di funzione, agenti contabili e organi di controllo: le massime della Corte dei conti.

L’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo di effettuazione dell’operazione contabile di versamento, presuppone l’interpretazione di un aspetto già oggetto di regolazione da parte di Arera i cui provvedimenti sono impugnabili in prima istanza innanzi al giudice amministrativo e, successivamente, controvertibili, quanto alla loro concreta esecuzione, nelle forme contenziose ordinarie, per cui non vi può essere una pronuncia da parte di questa Sezione sullo specifico punto. Possano essere riversate a Csea separatamente dalla Tari, per cui si determina un rapporto di accessorietà tra le voci di costo aggiuntive e la Tari che conduce all’imputazione al medesimo titolo delle stesse, secondo la classificazione fornita dall’Allegato 13/1 al Dlgs n. 118/2011. Sezione regionale di controllo della Lombardia – Parere n. 15/2025

Il video

https://www.youtube.com/watch?v=LkeZ5v4jtSo

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu