Autotutela, fattispecie tassative. Fisco, conciliazione più ampia. Perequazione Tari, ma così l’Autorità fa chiarezza per gli operatori. Sulla perequazione Tari Comuni stretti fra Arera e Corte dei conti.
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Autotutela, fattispecie tassative
E l’atto deve risultare viziato da manifesta illegittimità
P er l’applicazione dell’istituto dell’autotutela obbligatoria, l’elencazione delle fattispecie si deve considerare tassativa e l’atto deve risultare viziato da manifesta illegittimità. La tassatività dei casi enunciati nella disposizione di riferimento si evince anche dalle espressioni introdotte nella norma che non lasciano via di scampo a interpretazioni estensive. Così l’Agenzia delle entrate, con una risposta fornita nel corso del Forum dei commercialisti organizzato da ItaliaOggi. In aggiunta, ricorda che, nel rispetto della certezza del rapporto tributario, l’annullamento dell’atto in sede di autotutela resta possibile soltanto in presenza di una manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione. Con la circolare 21/E/2024, inoltre, è stato precisato, si afferma nella conclusione della risposta, che ove sussistano obiettive condizioni di incertezza relative al corretto inquadramento della fattispecie, l’Amministrazione finanziaria può rilevare che la fattispecie oggetto di valutazione non rientri tra quelle che legittimano il ricorso all’autotutela facoltativa per l’assenza della condizione di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione.
Fisco, conciliazione più ampia
Rafforzati il contraddittorio e l’autotutela obbligatoria
C onciliazione ampliata, contraddittorio preventivo e autotutela obbligatoria rafforzati, manutenzione per il concordato preventivo e ritocco al calendario fiscale. Sono questi alcuni dei temi che saranno oggetto di manutenzione a un anno dall’entrate in vigore dei decreti delegati della riforma fiscale. Le indicazioni dell’operazione di fine tuning arrivano dal viceministro Maurizio Leo intervenuto all’8° Forum dei commercialisti di ItaliaOggi. Anche se la riforma fiscale è in un certo senso osservata speciale: “Dobbiamo agire con la massima cautela”, ribadisce Leo, “siamo osservati dall’Unione europea e quindi dobbiamo fare tutto con la realizzazione di risorse”. Infine novità per i professionisti: entro febbraio arriverà l’atto di indirizzo sull’abuso di diritto.
Perequazione Tari, ma così l’Autorità fa chiarezza per gli operatori
Nel merito, viene da dire che in un contesto in cui uno dei principali problemi degli enti locali e delle società di servizi pubblici locali, soprattutto nel Mezzogiorno, consiste nelle difficoltà di riscossione, non spetta certo a Csea attuare politiche di premialità verso chi non persegue efficacemente l’obiettivo di migliorare le sue performance di incasso. È certo necessario, infatti, porsi il problema di come affiancare enti e società per favorire la soluzione di quella che è una vera emergenza nazionale, e che conduce a non avere servizi adeguati in tanta parte del Paese. Questo, però, deve essere frutto di uno sforzo collettivo, guidato dal Governo, e non certo portare a forzare disposizioni settoriali che hanno ben altra finalità. Al di là di questo, e nella necessaria contingenza, è comunque utile l’intervento molto netto di Arera con il proprio comunicato, perché risolve con chiarezza la questione e risponde alla prima vera esigenza degli operatori, che è poi sapere, banalmente, cosa debbano fare.
Sulla perequazione Tari Comuni stretti fra Arera e Corte dei conti
Un obbligo di motivazione rafforzata e giuridicamente sostenibile era, ed è ancora oggi richiesta, alla luce delle approfondite (giuridicamente) considerazioni svolte dalla Corte dei Conti nelle delibere nn. 4 e 5 del 22 gennaio (Nt+ Enti locali & Edilizia del 23 gennaio). prevede espressamente che questa sia a carico del soggetto passivo, e non certo del Comune. Come giustamente rilevato dalla Corte dei conti, il Comune è estraneo al rapporto, per cui, in assenza di specifiche disposizioni che obblighino il Comune a effettuare il pagamento in favore del creditore, oppure, optando per la natura tributaria, di previsioni di legge che espressamente qualifichino il Comune come sostituto o responsabile d’imposta, non si rinviene il fondamento giuridico per esigere dallo stesso il pagamento in luogo del debitore originario. E in questa confusione la “palla” non può rimanere nelle mani dei Comuni, tirati in due direzioni opposte, con Arera che potrebbe arrivare a sanzionare gli enti che non si adeguano al proprio comunicato, e la Corte dei conti che potrebbe arrivare a contestare danno erariale perché si sono riversati al Csea soldi non dovuti. Per uscire dall’empasse, i Comuni potrebbero dichiarare al Csea l’importo bollettato, e poi chiedere il rimborso allo stesso Csea per tutelarsi dai rischi.
Il video
https://www.youtube.com/watch?v=g2iw872y5k4
Il podcast
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