Criteri di conciliazione applicabili al contenzioso pendente tra le stesse parti.
Tari, la perequazione da pagare a Csea si calcola anche sul non riscosso.
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Criteri di conciliazione applicabili al contenzioso pendente tra le stesse parti.
di Enrico Pintaldi
L’esito della conciliazione è applicabile alla medesima controversia ancora in corso per annualità precedenti. Così ha statuito la corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che, con sentenza n. 2100/23, ha accolto parzialmente l’appello, assumendo una decisione destinata a far riflettere. Lo strumento che ha consentito l’accordo conciliativo (Cosiddetta conciliazione “fuori udienza”, articolo 48 del Dlgs 28 dicembre 1992 n. 546, così come modificato dall’articolo 4 comma 1 lettera g) della legge 31 agosto 2022, n. 130 e dall’articolo 1 del Dlgs 30 dicembre 2023 n. 220), può essere utilizzato per definire contenziosi ancora pendenti tra le stesse parti, per il medesimo immobile e per analoga materia del contendere. Il Collegio ha ritenuto “ragionevolmente condivisibile” la raffinata e articolata argomentazione utilizzata nella conciliazione relativa all’accertamento Imu 2014, sebbene il Comune abbia inaspettatamente respinto la proposta della contribuente di definire bonariamente la questione relativa all’annualità 2013, utilizzando gli stessi criteri finalizzati all’individuazione della base imponibile.
Tari, la perequazione da pagare a Csea si calcola anche sul non riscosso.
di Pasquale Mirto
Entro venerdì 31 gennaio i Comuni devono dichiarare al Csea, mediante il portale DataEntry Rifiuti, l’ammontare delle componenti perequative Ur1 (per la copertura dei costi dei rifiuti accidentalmente pescati) e Ur2 (per la copertura delle agevolazioni a seguito di eventi calamitosi), ma sul filo di lana si è riaccesa la diatriba se occorra considerare le componenti bollettate o quelle effettivamente pagate. Questa volta scende in campo direttamente Arera con un comunicato nel quale si ribadisce che i Comuni devono fare riferimento a quanto già indicato da Csea, e in particolare alla circolare 59/2024 e alle successive Faq, «da cui risulta chiaramente che i versamenti a (e da) Csea sono parametrati agli importi applicati nei documenti di riscossione e non a quelli effettivamente ricossi da parte dei gestori». La precisazione di Arera ribatte alle delibere nn.4 e 5 della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Liguria, descritta su Nt+Enti Locali ed Edilizia del 23 gennaio. Circa il problema degli importi da riversare da parte del Comune, la Corte ha osservato che, al di là della natura giuridica attribuita alle due componenti perequative, il soggetto passivo resta comunque il titolare dell’utenza finale. Il Comune è infatti estraneo al rapporto per cui, in assenza di norme che obblighino il Comune a effettuare il pagamento in favore del creditore oppure, optando per la natura tributaria, di previsioni di legge che espressamente qualifichino il Comune come sostituto o responsabile d’imposta, non si rinviene il fondamento giuridico per esigere dallo stesso il pagamento in luogo del debitore originario