Stampa & Tributi del 22 Gennaio 2025

Concorso alla finanza pubblica sul modello delle regioni- Tarsu, accertamento illegittimo se generico e e il calcolo dell’imposta non è corretto.Tari, delibere da motivare. #newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

Corte conti punta alla verifica sulle attività gestorie del sistema autonomistico territoriale. Sanzioni amministrative, la Cassazione promuove il no al favor rei per ragioni di gettito.Sanzioni senza favor rei promosse dalla Cassazione.Sospensione Covid applicabile agli accertamenti dei tributi locali.

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Corte conti punta alla verifica sulle attività gestorie del sistema autonomistico territoriale.

Tra le diverse indicazioni agli enti territoriali, dettate dai principi regolatori della formazione dei bilanci degli enti locali, rinvenibili nella delibera delle Sezioni Riunite di controllo n. 61/2024 (relatori Chiappinelli e Flaccadoro), il massimo organo di controllo della magistratura contabile si impegna formalmente a fare di più (si veda NT+ Enti Locali & Edilizia del 15 gennaio scorso). Nel mirino dell’attività di verifica, le Sezioni riunite di controllo preannunciano «indicazioni di possibili contenuti omogenei minimali che costituiranno modelli operativi di indagine in settori trasversali individuati come prioritari, quali ad esempio i divari nella sanità territoriale e gli interventi attinenti alla spesa sociale». Il tutto, attraverso la fornitura delle «indicazioni e modelli per avviare in modo coordinato i controlli sulla gestione presso le Sezioni regionali». In relazione a tale compito, le Sezioni Riunite di controllo anticipano che l’attività selettiva delle verifiche sulle gestioni da effettuarsi sarà scandita dalla Sezione delle autonomie «con l’apporto delle Sezioni territoriali interessate»

Sanzioni amministrative, la Cassazione promuove il no al favor rei per ragioni di gettito

Via libera della Cassazione alla non retroattività delle sanzioni amministrative più favorevoli al contribuente prevista dal decreto delegato di riforma (il Dlgs 87/2024). Legittima quindi la scelta del legislatore delegato di non prevedere il favor rei per esigenze di tutela dei conti pubblici. A stabilirlo è la sentenza 1274/2025 della Suprema corte, secondo cui sussistono ragioni che inducono a riconoscere la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 2, Dlgs 87/2024 e non reputa che la disciplina sia incompatibile con i principi unionali. Dunque una promozione a pieni voti della decisione, che in sede di approvazione del decreto delegato di riforma fu oggetto di tante critiche da parte di professionisti e molti addetti ai lavori, di derogare al favor rei sulle sanzioni amministrative proprio per esigenze legate alla necessità di non gravare sui conti pubblici.

Sanzioni senza favor rei promosse dalla Cassazione.

L’irretroattività della nuova disciplina sanzionatoria deve essere inserita nel più ampio contesto della riforma fiscale che prevede una radicale modifica del rapporto fisco/contribuente e di conseguenza giustifica una simile scelta. D’altronde, l’entrata in vigore del nuovo regime sanzionatorio è collegata alle violazioni commesse da una certa data ben successiva all’entrata in vigore del decreto a comprova che anche la riduzione delle sanzioni necessita di un “tempo” per l’attuazione dell’intero ripensamento del nuovo regime.

Sospensione Covid applicabile agli accertamenti dei tributi locali.

La Corte di cassazione ritiene applicabile la sospensione dettata dall’articolo 67 del Dl 18/2020 anche alle attività diverse da quelle da compiersi nell’arco temporale previsto dalla norma. Ponendo pertanto un importante punto a favore della tesi sostenuta al riguardo dagli enti impositori. La Cassazione, con l’ordinanza n. 960 depositata il 15 gennaio 2025, ha ritenuto che la disposizione dell’articolo 67 debba applicarsi non solo alle attività da compiersi nell’arco temporale previsto dalla norma, ossia, nel caso dei termini di prescrizione e decadenza, di quelli scadenti nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Tale tesi trova fondamento non solo per il dato testuale dell’articolo 67 citato, ma anche dal richiamo all’articolo 12 del Dlgs 159/2015. Tale pronuncia sembra quindi risolvere in favore degli enti impositori la questione, sollevata da alcune Corti di giustizia tributaria, circa l’applicazione della sospensione ex articolo 67 solamente ai termini di decadenza scadenti nel periodo individuato dalla norma oppure a tutti i termini pendenti durante tale periodo.

Il video

https://www.youtube.com/watch?v=vgB6oecNxJI

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu