Le novità della legge di bilancio 2025 per le entrate locali. Zes, focus sull’investimento.
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Le novità della legge di bilancio 2025 per le entrate locali.
Comma 779 che ha fornito un importante chiarimento in materia di incentivi al personale per il recupero dell’evasione dell’Imu e della Tari. La disposizione in parola, superando l’orientamento di alcune Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (Lombardia n. 113/2024, Umbria n. 117/2024), ha precisato che la base di calcolo del fondo che gli enti possono accantonare ai sensi del comma 1091 dell’articolo 1 della legge 145/2018, deve essere commisurata alle riscossioni in conto competenza e in conto residui realizzate nell’anno precedente a quello di riferimento, risultanti dal conto consuntivo approvato, attinenti al recupero dell’evasione Imu e Tari, considerando tutto il maggior gettito.Il comma 757 ha chiarito i criteri in base ai quali i Comuni possono modificare le tariffe del prelievo, evidenziando che la variazione debba avvenire secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell’impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni o Stampa delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano e sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile. Riprendendo sul punto principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa. nfine, è stato chiarito che il canone è determinato in base alla superfice complessiva del mezzo pubblicitario, esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario, come ad esempio le superfici che hanno un mero supporto strumentale. Ulteriormente, la norma ha precisato la modalità di applicazione del prelievo nel caso di installazione su un unico impianto di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti o ad aziende diverse, specificando che le superficie assoggettabile al canone è quella dell’intero impianto oggetto della concessione o dell’autorizzazione. Altra norma di interesse è quella che riguarda l’addizionale comunale Irpef. Il comma 750, in seguito all’applicazione a regime dei tre scaglioni di reddito Irpef vigenti nel 2024, ha stabilito che i Comuni possono modificare con propria deliberazione gli scaglioni di reddito e le aliquote dell’addizionale comunale Irpef riferite all’anno 2025 entro il 15 aprile 2025, al fine di garantire la coerenza con la disciplina nazionale. Da segnalare anche l’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri di 0,50 euro per passeggero imbarcato su voli verso destinazioni extra UE, con decorrenza dal 1° aprile 2025. L’incremento è destinato ai Comuni o al Comune nel cui territorio è situato il sedime aeroportuale, limitatamente agli aeroporti con volumi di traffico pari o superiori ai 10 milioni di passeggeri annui, con riferimento all’anno solare precedente. La legge di bilancio ha altresì differito al 31/12/2025 l’esenzione Imu per i fabbricati distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto totalmente o parzialmente inagibili in seguito agli eventi sismici che hanno riguardato le regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio nel 2016.Analoga proroga è stata disposta dal comma 666 per l’esenzione dal canone unico patrimoniale per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Merita, infine di essere segnalata la norma del comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 202/2024 (decreto milleproroghe) che ha differito al 30 novembre 2025 i termini per la registrazione delle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia da Covid-19 con esclusivo riferimento all’imposta municipale propria (Imu). Contestualmente è stata differita al 30 novembre 2025 la sospensione della responsabilità per l’inadempimento di obblighi riguardanti la registrazione degli aiuti di Stato, limitatamente all’Imu.
Zes, focus sull’investimento.
Il ricorso notificato a mezzo posta e non in via telematica è nullo e non inesistente; la costituzione in giudizio della controparte che si sia difesa, quindi, sana il vizio della notifica nulla e il ricorso non può essere dichiarato inammissibile in quanto ha comunque raggiunto lo scopo. Lo ha stabilito la Cassazione civile tributaria nella ordinanza n.585/2025 del 10 gennaio scorso
Il video
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Il podcast
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