Imu, anticipo del rimborso per il minor gettito 2024 nelle casse dei Comuni terremotati dal 2016. Imu, il giallo della griglia che cambia di nascosto. Imu, alloggi sociali al vaglio del giudice. La proroga Covid non ha effetti a cascata. Notifica perfezionabile dall’incaricato. Eredità giacente, tributi a carico del curatore.
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Imu, anticipo del rimborso per il minor gettito 2024 nelle casse dei Comuni terremotati dal 2016.
Attribuiti ai Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, l’anticipo del rimborso dei minori gettiti, riferito alla prima rata dell’anno 2024, dell’Imu derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dell’Interno e del Ministro dell’Economia e delle finanze 12 novembre 2024, con l’elenco dei beneficieri nell’allegato A. La somma complessiva di 6.956.699,02 euro per euro 6.838.086,03
Imu, il giallo della griglia che cambia di nascosto
Entro il 28 febbraio i Comuni devono approvare le aliquote Imu 2025 utilizzando il prospetto ministeriale, scegliendo tra le alternative individuate dal Dm dell’Economia del 7 luglio 2023 e dal suo allegato A, il quale è stato riapprovato con il decreto del 6 settembre 2024, per tener conto di alcune casistiche inizialmente non previste. Il comma 756 della legge 160/2019 prevede che con Dm possano essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il primo decreto. In realtà , però, il prospetto ha subìto una prima modifica, senza le necessarie formalità e senza che sia stato comunicato nulla ai Comuni, soprattutto a quelli che hanno predisposto da subito il prospetto ora cambiato a loro insaputa. La modifica riguarda l’ipotesi delle abitazioni date in comodato (punto 6.2.4 del prospetto); l’opzione per l’abitazione data in comodato a parenti sino al primo grado in linea retta è stata suddivisa in due ipotesi, quella relativa al comodato previsto dalla normativa (comma 747 della legge 160/2019), per la quale è prevista già la riduzione al 50% dell’imposta, e quella relativa ad altri casi. In questo modo il Comune può riconoscere, oltre alla riduzione di legge, anche un’aliquota agevolata, possibile ora anche per i casi non rientranti nella riduzione (come il comodante che possiede più di due abitazioni).
Imu, alloggi sociali al vaglio del giudice.
Il giudice di merito è tenuto a verificare che, ai fini della esenzione dall’Imu per effetto del perseguimento dell’interesse pubblico volto alla tutela abitativa, gli immobili si configurino come alloggi sociali di cui all’art. 13 del dl n. 201/2011. Lo ha specificato la Corte di Cassazione sez. V civile nella ordinanza n. 31646/2024, depositata il 9 dicembre 2024.
La proroga Covid non ha effetti a cascata.
La proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza, introdotta dall’articolo 67 del dl 18/2020 durante la crisi pandemica, non ha portata generalizzata e non si applica alle annualità successive al periodo emergenziale. Trattasi infatti di proroga che può operare solo per l’anno in cui si è verificato l’effetto eccezionale. Lo ha stabilito la Cgt di I grado di Torino, nella sentenza n. 1491/2024 del 13/12/2024
Notifica perfezionabile dall’incaricato.
Ai sensi dell’art. 139 comma 2 del c.p.c., dimostra utilmente il perfezionamento della notifica della cartella di pagamento, avvenuta nelle mani di soggetto qualificatosi come “addetto alla ricezione”, incaricato dal destinatario dell’atto, la sottoscrizione da quello apposta sull’avviso di ricevimento del plico trasmesso dall’ufficio. È il canone normativo ripreso dalla Cgt di II grado del Lazio nella sentenza n. 3480/2024, depositata il 27 maggio 2024.
Eredità giacente, tributi a carico del curatore
I n tema di imposte di successione, il curatore dell’eredità giacente è tenuto al pagamento del relativo tributo nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso, con la precisazione che, in relazione al pagamento dell’imposta, deve tuttavia escludersi una responsabilità personale in capo al curatore, il quale provvederà al pagamento soltanto quando i beni ereditari, su disposizione del competente tribunale, saranno resi liquidi. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 120/2024 emessa dalla sezione seconda della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza del 18 settembre 2024.
Il video
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Il podcast
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