Transazione fiscale preclusa per i crediti tributari autoamministrati. Urgente un intervento del legislatore che superi le oggettive contraddizioni del sistema.Per i dipendenti evasori, circa 180 mila, il blocco dello stipendio per multe e tasse non pagate di oltre 5 mila euro scatterà dal 2026.L’accertamento con adesione non vincola l’ufficio nel futuro.
#newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi
**
Transazione fiscale preclusa per i crediti tributari autoamministrati.
In sede di composizione negoziata della crisi d’impresa, il Comune non può aderire a un accordo transattivo dei crediti tributari auto-amministrati, in quanto, allo stato, escluso dalla normativa vigente, questa è la conclusione dei magistrati contabili lombardi. La deliberazione n. 256/2024 della Corte dei conti, Sezione regionale per la Lombardia, ha riacceso il dibattito sulla disciplina della transazione fiscale per i tributi locali, evidenziando un quadro normativo frammentato e contraddittorio che richiede un intervento legislativo urgente. Nel caso specifico, l’impossibilità di transigere i crediti tributari ha comportato la rinuncia a un incasso certo di circa 55mila euro (30% del credito vantato) e l’accettazione del rischio di cessazione delle attività delle imprese coinvolte. Questo scenario non è isolato e mette in luce una problematica sistemica che interessa molti enti locali. Secondo la Corte, l’esclusione dei tributi locali dalla transazione fiscale si traduce in una condizione svantaggiosa per i Comuni, sia in termini di efficacia del recupero dei crediti sia rispetto alla tutela del tessuto imprenditoriale.
Urgente un intervento del legislatore che superi le oggettive contraddizioni del sistema.
Il legislatore, nella sua discrezionalità insindacabile, infatti, considera ancora questa divergenza idonea a legittimare un diverso trattamento, presumibilmente, ma non soltanto, in ragione di una più affidabile valutazione di performatività della gestione e del tributo ad esse affidato (si pensi, per esempio, all’assoggettamento dell’accordo transattivo ai pareri obbligatori e vincolanti delle Direzioni regionali e Centrali delle agenzie fiscali).Conclusivamente, è rimarcata l’urgenza di un intervento del legislatore che superi le oggettive contraddizioni del sistema (proprio in relazione all’esclusione dei tributi locali), tenuto conto delle istanze legislative del federalismo fiscale e dell’esigenza di salvaguardia della continuità aziendale e degli stessi equilibri di bilancio degli enti pubblici creditori.
Per i dipendenti evasori, circa 180 mila, il blocco dello stipendio per multe e tasse non pagate di oltre 5 mila euro scatterà dal 2026.
Per i dipendenti evasori, circa 180 mila, il blocco dello stipendio ( di importo superiore ai 2.500 euro e nei limiti della pignorabilità) scatterà dal 2026. Atteso dalla misura un gettito da 36 milioni di euro per il primo anno di applicazione e a regime in circa 90 milioni di euro all’anno. La misura punta a applicare ai dipendenti che hanno debiti non pagati con l’erario, comuni, pubbliche amministrazioni, una stretta, con condizioni, al pagamento di stipendi e pensioni. La disposizione è nella legge di bilancio (legge 207/2024) ai commi 84 e 86 dell’articolo unico, è passata indenne sin dalla presentazione del disegno legge di ottobre e ora è operativa con una decorrenza lunga di un anno per consentire alla diverse p.a. di adeguare le piattaforme informatiche per i controlli che dovranno operare nei confronti dei propri dipendenti prima di pagare stipendi o pensioni.
L’accertamento con adesione non vincola l’ufficio nel futuro.
L’accertamento con adesione non vincola l’Ufficio rispetto ad analoghe contestazioni relative a successivi periodi di imposta. Di conseguenza il contribuente non può invocare il legittimo affidamento rispetto al contenuto della precedente adesione. Spetta invece al giudice di merito valutare l’applicazione del favor rei in presenza di un mutato regime sanzionatorio. A fornire questi spunti è la Corte di cassazione con la sentenza 166 depositata il 7 gennaio. La vicenda trae origine, in estrema sintesi, dalla contestazione di indeducibilità, per assenza di inerenza, di alcuni oneri derivanti della sottoscrizione di strumenti finanziari derivati
Il video
https://www.youtube.com/watch?v=qpJzLexznIs
Il podcast
https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu