Proroga Covid su accertamenti Imu: rinvio in Cassazione tra dubbi normativi e impatti sulla fiscalità localeL’ipoteca illegittima va risarcitaPignoramento e intimazione: impugnazioni distinte
#newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi**
Proroga Covid su accertamenti Imu: rinvio in Cassazione tra dubbi normativi e impatti sulla fiscalità locale
L’ordinanza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce, depositata il 19 novembre 2024 (RG 1620/2024), rappresenta un elemento cruciale nella definizione del contenzioso sorto relativamente alla proroga dei termini di accertamento introdotta dal Decreto “Cura Italia” (articolo 67, Dl n. 18/2020). La questione interpretativa è stata rinviata alla Corte di Cassazione per stabilire se l’estensione dei termini di decadenza di 85 giorni, prevista dalla norma emergenziale, si applichi esclusivamente alle annualità in scadenza entro il 2020 o anche alle annualità successive.
L’ipoteca illegittima va risarcita
L’ Agenzia entrate riscossione va condannata a risarcire se al contribuente è negato il mutuo perché sull’immobile di proprietà Ader ha iscritto un’ipoteca rivelatasi illegittima: fra le conseguenze dannose risarcibili dovute alla formalità, infatti, non c’è soltanto la difficoltà o l’impossibilità di commerciare l’immobile ma anche quelle di accedere al credito. Sbaglia dunque il giudice del merito a ritenere non provato il danno patrimoniale, mentre il contribuente ha prodotto in giudizio una lettera della finanziaria che nega il mutuo ipotecario facendo riferimento proprio al carattere ostativo dell’ipoteca iscritta da Ader. Così la Cassazione civile, sez. terza, nell’ordinanza 30638 del 28/11/2024.
Pignoramento e intimazione: impugnazioni distinte
In caso di cartella di pagamento non notificata seguita da un pignoramento presso terzi, il contribuente può e deve impugnare l’atto di pignoramento davanti ai giudici tributari. Se non lo fa, non può impugnare la successiva intimazione di pagamento, lamentando il medesimo vizio di notifica. La conferma giunge dall’ordinanza n. 32671 della Corte di cassazione, depositata il 16 dicembre. La vicenda all’esame della Corte ha rappresentato l’occasione per rimarcare alcuni importanti principi affermati dalle Sezioni Unite, nella sentenza n. 7822/2020.
**
Il video
https://www.youtube.com/watch?v=A_fJILUbfmE
Il podcast
https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu