Stampa & Tributi del 2024

Concorso alla finanza pubblica sul modello delle regioni- Tarsu, accertamento illegittimo se generico e e il calcolo dell’imposta non è corretto.Tari, delibere da motivare. #newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

Nuove prove, svuotata la riforma dello Statuto.L’autotutela sostitutiva travalica l’unicità degli accertamenti.Il fisco si corregge e rilancia.Corte competente, fa fede l’ente impositore.Imu, il nuovo prospetto invade anche il campo del regolamento locale.Imu non dovuta se c’è prova delle pertinenze.Sui parcheggi si paga la Tar.Multe, illegittima l’ingiunzione di pagamento se nel fascicolo del Comune non c’è notifica.

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Nuove prove, svuotata la riforma dello Statuto.

Le Sezioni unite, con la decisione sull’autotutela sostitutiva, hanno tra l’altro reso sostanzialmente inefficaci due importanti modifiche apportate dalla riforma dello Statuto del contribuente. Si tratta in particolare delle modifiche in materia di divieto di integrazione dei fatti e dei mezzi di prova indicati nell’atto di accertamento e di divieto di bis in idem. Con riferimento alle prime, la norma esaminata dalla Cassazione è contenuta nell’articolo 7, comma 1-bis, della legge 212/2000. In forza di questa, «i fatti e i mezzi di prova a fondamento dell’atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l’adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze».Le Sezioni unite hanno tutt’al contrario sostenuto che – poiché la norma menziona la possibilità di modificare fatti e prove anche con la sostituzione dell’atto precedente – ciò non può che avvenire attraverso l’autotutela. Risulterebbe così confermato il principio della pienezza dei poteri esercitabili con tale istituto. È chiaro però che questa non è l’unica interpretazione possibile.

L’autotutela sostitutiva travalica l’unicità degli accertamenti.Il fisco si corregge e rilancia.

Il principio di unicità dell’accertamento si può dire definitivamente tramontato dopo la sentenza 30051/2024 della Cassazione a Sezioni unite sull’autotutela sostitutiva. E questo nonostante la recente previsione dell’articolo 9-bis dello Statuto del contribuente

Il fisco si corregge e rilancia.

Il fisco si corregge e rilancia. In caso di errore, infatti, l’amministrazione finanziaria ha facoltà di annullare l’accertamento ed emetterne in sostituzione uno nuovo e più gravoso per il contribuente. E ciò perché l’autotutela sostitutiva deriva direttamente dai principi costituzionali sull’interesse pubblico all’esazione dei tributi: può dunque essere adottata per vizi sostanziali oltre che formali dell’atto, sempre che non sia intervenuta la decadenza per l’accertamento del singolo tributo o una sentenza passata in giudicato; si tratta, d’altronde, di un istituto comunque differente dall’accertamento integrativo, che è invece emesso accanto a un precedente atto valido: al primo non serve la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi affinché sia emesso il provvedimento sostitutivo. Il legittimo affidamento in favore del contribuente si configura unicamente quando le relative somme risultano già versate e ricorrono esigenze di stabilità. Così le Sezioni unite civili della Cassazione nella sentenza n. 30051 del 21/11/2024 chiudono un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.

Corte competente, fa fede l’ente impositore

L’ impugnazione di un atto della riscossione emesso dal concessionario di un ente comunale va incardinata, per competenza territoriale, dinanzi alla Corte nella cui circoscrizione ha sede l’ente impositore e non in quella diversa rilevata in base alla sede del concessionario. Si tratta del canone applicato dalla Cgt di I grado di Lecco nella sentenza n. 57/2024, depositata lo scorso 7 maggio

Imu, il nuovo prospetto invade anche il campo del regolamento locale.

Il 2025 è il primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote Imu. È un adempimento cui prestare molta attenzione, in quanto in mancanza di una delibera approvata secondo le nuove modalità si applicano le aliquote di base. I Comuni dovranno verificare se le aliquote del 2024 siano replicabili nel 2025, e nel decidere la propria politica fiscale dovranno tener conto delle scelte possibili, che sono quelle individuate dal decreto del ministero dell’Economia del 7 luglio 2023 e del suo allegato A, il quale è stato riapprovato con il decreto del 6 settembre 2024. Con la delibera sulle aliquote, in realtà, si approva il prospetto delle aliquote, elaborato utilizzando l’applicazione informatica resa disponibile dal Mef, nella sezione del portale del Federalismo fiscale. Il prospetto è, quindi, parte integrante e sostanziale della delibera, e quando si provvederà a trasmetterlo, sempre mediante l’applicazione informatica, occorrerà indicare la data e il numero della delibera di approvazione. Quindi, in realtà, si può scrivere quello che si vuole nella delibera, ma quello che acquista valore legale, nel rapporto tributario, è solo il prospetto.

Imu non dovuta se c’è prova delle pertinenze.Sui parcheggi si paga la Tar.

L e aree scoperte operative sono soggette al pagamento della tassa rifiuti. Quindi, il parcheggio destinato alla clientela di un punto vendita aperto al pubblico per lo svolgimento di un’attività commerciale è soggetto al prelievo. Il parcheggio è un’area operativa, produttiva di rifiuti, posta al servizio dell’attività commerciale principale. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con la sentenza 29538 del 15 novembre 2024.

Multe, illegittima l’ingiunzione di pagamento se nel fascicolo del Comune non c’è notifica.

Se nel fascicolo telematico del Comune mancano i documenti che dovrebbero provare la notifica della contravvenzione all’automobilista, l’ingiunzione di pagamento è da annullare; è quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 29748/2024, che ha accolto il ricorso dello stesso automobilista nei confronti di un noto Comune lombardo

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Il video

https://www.youtube.com/watch?v=EzSlhQuWCSc

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu