Autonomia differenziata ko. Inesistente la notifica da casella pec fuori dal registro pubblico. Liti fiscali, c’è il funzionario. Terzo settore, recupero dell’Ici non versata per gli enti non commerciali.
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Autonomia differenziata ko
Autonomia differenziata picconata. Costituzionalmente illegittima la facoltatività, piuttosto che la doverosità, per le regioni destinatarie della devoluzione, del concorso agli obiettivi di finanza pubblica. Stesso discorso per la possibilità di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l’andamento dello stesso gettito; in base a tale previsione, potrebbero infatti essere premiate proprio le regioni inefficienti, che, dopo aver ottenuto dallo Stato le risorse finalizzate all’esercizio delle funzioni trasferite, non sono in grado di assicurare con quelle risorse il compiuto adempimento delle stesse funzioni. In attesa del deposito della sentenza sull’autonomia differenziata, la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell’intera legge n. 86 del 2024, considerando invece illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo.
Inesistente la notifica da casella pec fuori dal registro pubblico
Si riapre la partita sulla validità delle notifiche a mezzo Pec delle cartelle da indirizzi diversi da quelli risultanti da un pubblico registro. Infatti, i giudici della Cgt di Milano, con la sentenza n. 4405/17/2024 depositata lo scorso 8 novembre (presidente Paganini, relatore Moroni) hanno affermato che tali notifiche devono ritenersi giuridicamente inesistenti, in controtendenza rispetto al recente orientamento della Corte di Cassazione. Nel caso esaminato dal collegio lombardo, il ricorrente contestava la provenienza della cartella di pagamento da un indirizzo Pec dell’agente riscossore diverso da quello risultante dal registro Ipa. L’Agenzia Riscossione replicava che tale contestazione doveva ritenersi infondata perché la Pec di notifica risultava essere stata regolarmente ricevuta come certificato dalla ricevuta di avvenuta consegna del messaggio. In pratica, non risultava in alcun modo leso il diritto di difesa del ricorrente che aveva regolarmente instaurato il giudizio contro l’agenzia che aveva emesso l’atto.
Liti fiscali, c’è il funzionario
Il responsabile dell’ufficio tributi del Comune è legittimato a rappresentare e difendere l’ente nei giudizi innanzi alle Corti di giustizia tributaria. Per il patrocinio non è richiesta alcuna delega dell’amministrazione comunale. Lo ha affermato la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, sezione sesta, con la sentenza 1223 del 23 ottobre 2024.
Terzo settore, recupero dell’Ici non versata per gli enti non commerciali
Per gli enti non commerciali (Enc) scatta il recupero dell’Ici a seguito della procedura di infrazione archiviata ormai dal 2012. Un recupero che, tuttavia, non riguarda tutte le realtà che hanno goduto dell’esenzione e che sarà differenziato in funzione dell’attività svolta. Con l’introduzione dell’articolo 16-bis in sede di conversione del Dl 131/2024 (Salva-infrazioni), l’Italia si appresta a completare il percorso di recupero di quello che, a livello unionale, è stato considerato un aiuto di Stato «illegittimo». Al di là delle evidenti difficoltà di ricostruzione documentale, l’articolo 16-bis lascia aperta agli enti interessati una possibilità da vagliare. Una prima opzione prevede che il versamento possa essere escluso se nel periodo di riferimento gli “aiuti” percepiti siano contenuti nei limiti del de minimis. Il versamento dell’Ici potrà, quindi, essere scongiurato se il dovuto non supera i 200 mila euro in tre anni (al netto di eventuali aiuti fruiti e considerando il minor limite stabilito per il 2006). Una seconda opzione esclude il versamento nel caso in cui le attività svolte siano inquadrabili nell’ambito dei servizi di interesse economico generale (Sieg). In tal caso, gli Enc dovranno verificare se, fra 2006 e 2011, abbiano ricevuto dalla Pa un formale incarico per la fornitura di servizi di utilità collettiva, in cui siano specificati natura del servizio, obblighi connessi e modalità di compensazione economica (che, in conformità ai criteri dettati dalla Corte di giustizia Ue con la sentenza Altmark del 2003, possono includere anche un ragionevole margine di utile).
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Il video
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Il podcast
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