La Consulta conferma la linea dell’indeducibilità Imu dall’Irap. Un ammutinamento contro i tagli alle poltrone nei mini-enti. Ricorso lento, abuso di processo. Banche dati pubbliche k.o..
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La Consulta conferma la linea dell’indeducibilità Imu dall’Irap
Nessun dubbio di illegittimità costituzionale per l’indeducibilità dell’Imu dalla base imponibile Irap disposto dall’articolo 14, comma 1, del Dlgs 23/2011. Con la sentenza 171/2024 della Corte costituzionale (presidente Barbera, redattore Antonini) respinge tutte le censure promosse dalla Corti di giustizia tributaria di primo grado di Milano e di Reggio Emilia e conferma sul punto la precedente pronuncia n. 21/2024 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 21 febbraio scorso). Riprendendo quest’ultimo arresto, la sentenza 171/2024 ribadisce che la diversità del tributo regionale rispetto alle imposte sui redditi ne rende per la Corte del tutto peculiare sia il suo presupposto impositivo che la sua base imponibile, e non sindacabile la scelta del legislatore di considerare l’Imu quale costo indeducibile. Per lo stesso motivo viene negata anche la possibile doppia imposizione giuridica.
Un ammutinamento contro i tagli alle poltrone nei mini-enti
Un vero e proprio ammutinamento contro la legge Delrio e i tagli alle poltrone nei piccoli comuni. Il Tar Catanzaro (con la sentenza n.1540 depositata ieri in cancelleria) salva le giunte extralarge nei municipi sotto i 3.000 abitanti per i quali la legge 56/2014 ha previsto giunte al massimo di tre componenti (due assessori più il sindaco). E dà ragione, pur non entrando nel merito dei ricorsi, a Vittorio Scerbo, sindaco del comune di Marcellinara (2.157 abitanti in provincia di Catanzaro) che, dopo essere stato eletto primo cittadino nelle elezioni amministrative di giugno, ha prima nominato una giunta di tre assessori tutti di sesso maschile, violando così le norme sulla parità di genere, e poi addirittura una giunta a 4 (tre uomini e una donna).
Ricorso lento, abuso di processo
C onfigura abuso del processo il ricorso presentato con ritardo ingiustificato al solo fine di poter poi aderire ad un condono fiscale, specificamente orientato alla definizione agevolata delle liti. E per questo motivo il diniego di condono impugnato veniva confermato per la condotta illecita del contribuente. Con questo orientamento la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n.3907/15/2024 del 08/10/2024 rigetta l’opposizione ad un diniego di condono notificato dall’Agenzia delle entrate, la quale non ammetteva alla definizione agevolata il contenzioso del contribuente introdotto contro un atto che era stato notificato molto tempo addietro e contro il quale si proponeva oltre ogni termine il ricorso presso la Corte tributaria. A seguito poi della possibilità della definizione agevolata delle controversie, il contribuente presentava richiesta di adesione, ma che successivamente veniva denegata con la notifica del diniego espresso, che di conseguenza veniva impugnato.
Banche dati pubbliche k.o.
B anche dati pubbliche colabrodo. Gli accessi a Serpico, banca dati in uso a Agenzia delle entrate e Guardia di finanza e all’archivio delle segnalazioni di operazioni sospette sull’antiriciclaggio dimostrano una grande vulnerabilità anche a dispetto di misure di sicurezza tecniche e organizzative. Su quello che si va componendo in questi giorni, il mercato di dati esfiltrati, gli obblighi privacy consentono almeno una tracciabilità dei data breach che sono in aumento. Le nuove sanzioni a poco servono: meglio migliorare i sistemi di alert per gli accessi e evitare la duplicazione delle banche dati.
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Il video
https://www.youtube.com/watch?v=NT1PdaPXSVU
Il podcast
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