Danno erariale, la denuncia può provenire da uno scritto anonimo Atti tributari, la notifica è diretta L’autotutela tardiva costa al Fisco Non c’è contraddittorio sui tributi locali
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Danno erariale, la denuncia può provenire da uno scritto anonimo
La prima sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei Conti, con la sentenza n. 236/2024, depositata lo scorso 21 ottobre ha sancito il principio di diritto secondo il quale la notizia di danno ricavabile dallo scritto anonimo, che identifica con adeguata sicurezza, nei suoi elementi essenziali, un illecito contabile, tale fonte costituisce il presupposto richiesto dalla legge per l’avvio dell’attività istruttoria del Procuratore regionale.
Atti tributari, la notifica è diretta
G li atti tributari possono essere notificati dall’Agenzia delle entrate e dai Comuni direttamente a mezzo posta ordinaria. Non sussiste alcun obbligo di avvalersi della procedura prevista per gli atti giudiziari. Pertanto, in caso di utilizzo del servizio postale ordinario non è richiesto l’invio della raccomandata informativa. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 24555 del 12 settembre 2024. Per i giudici di piazza Cavour, “qualora la notifica dell’atto fiscale sia eseguita mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge 20 novembre 1982, n. 890, per cui non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa in quanto le norme concernenti il servizio postale ordinario non prevedono tale formalità”.
L’autotutela tardiva costa al Fisco
Alla cessazione della materia del contendere, per annullamento in autotutela dell’atto, si correla necessariamente la condanna dell’ufficio alle spese, qualora tale atto di sgravio risulti emesso soltanto dopo il deposito del ricorso in Corte di giustizia tributaria. È il criterio adottato dalla Cgt di I grado di Como nella sentenza n. 279/2024,
Non c’è contraddittorio sui tributi locali
Non essendo oggetto di armonizzazione della legislazione comunitaria, i tributi locali sono accertati e riscossi senza che sussista alcun obbligo di attivazione di un contraddittorio preventivo. È la specificazione fornita dalla Cgt di II grado del Lazio nella sentenza n. 1062/2024,
Imu sui beni strumentali sempre e interamente deducibile ai fini Ires
L’Imu sui beni strumentali è interamente deducibile dal reddito d’impresa anche con riferimento alle annualità in cui tale deduzione era parziale. Lo si desume dal principio affermato nella sentenza 262/2020 della Corte costituzionale, nella parte in cui si afferma che il criterio di inerenza impone di considerare deducibili tutti i costi afferenti alla gestione d’impresa, con la sola eccezione delle spese “promiscue” e di quelle che potrebbero generare fenomeni elusivi o evasisi. L’affermazione, piuttosto azzardata, è contenuta nella sentenza 9092 depositata l’8 luglio scorso della Cgt di primo grado di Roma, sezione 33