Esenzione Ici prima casa, alla Consulta il requisito della dimora abituale dei “familiari”
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Esenzione Ici prima casa, alla Consulta il requisito della dimora abituale dei “familiari”
Ai fini del godimento dell’agevolazione prima casa, il requisito della dimora abituale non solo del proprietario ma anche dei suoi familiari, già abrogato dalla Corte costituzionale nel 2022 per quanto concerne l’Imu, torna davanti al giudice delle leggi per l’Ici. La questione di costituzionalità è stata posta dalle Sezioni unite, ordinanza n. 26774/2024 (e 26776/2024) chiamate a decidere una controversia relativa a tre avvisi di accertamento Ici per il 2009, 2010 e 2011, con i quali il comune di Desenzano aveva disconosciuto il diritto di una donna a beneficiare dell’agevolazione per un appartamento di cui era comproprietaria al 50% con il coniuge, non legalmente separato, che aveva trasferito la propria residenza, che si presumeva quindi costituire sua dimora abituale, in diverso comune. La questione posta dalla Sezione tributaria è al Massimo consesso è dunque quella se, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022 in tema di IMU, possa ritenersi giuridicamente corretta e costituzionalmente orientata l’interpretazione dell’articolo 8, comma 2, del Dlgs n. 504/1992, (come modificato dall’art. 1, comma 173, lett. b), della l. n. 296/2006), nel senso che l’agevolazione debba essere riconosciuta anche nel caso di abitazione principale «nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale», dimori abitualmente senza i suoi familiari. In tale decisione, la Consulta aveva infatti stabilito che l’esenzione spetta sempre al possessore che vi risieda e dimori abitualmente indipendentemente dal nucleo familiare; la soluzione contraria determinava una discriminazione rispetto ai conviventi di fatto, che, in presenza delle medesime condizioni, si vedono invece accordato, per ciascun immobile, il beneficio.
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Il video
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Il podcast
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