Stampa & Tributi del 09 Settembre 2024

Tributi, l’Ifel conferma: la riforma cancella il cumulo giuridico locale Esenzione Imu prima casa per i coniugi: non vale per le ulteriori unità immobiliari contigue Variazioni catastali, fa fede la Docfa Tari, giurisdizione con distinguo Quota fissa Tari sempre dovuta dalle imprese

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Tributi, l’Ifel conferma: la riforma cancella il cumulo giuridico locale

Stop al cumulo giuridico nei tributi comunali. Le nuove disposizioni sul ravvedimento in presenza dello schema di atto, che avvia il contraddittorio preventivo, si applicano anche alle entrate locali. È dubbia l’automatica efficacia esimente per il contribuente che si adegua alle indicazioni dei documenti delle Finanze, poiché nei tributi comunali il Mef non ha poteri di indirizzo nei confronti dei soggetti passivi. Questi i principali spunti interpretativi offerti dalla nota di lettura dell’Ifel (Nt+Enti locali & Edilizia del 3 settembre) sulla riforma del sistema sanzionatorio (Dlgs 87/2024).

Esenzione Imu prima casa per i coniugi: non vale per le ulteriori unità immobiliari contigue

In tema di Imu, l’esenzione dall’imposta può essere riconosciuta a un’unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e non ad altre unità immobiliari anche se utilizzate allo stesso scopo: è quanto stabilito dall’ ordinanza della Cassazione n. 21914/2024 che ha accolto il ricorso di un Comune nei confronti di due contribuenti coniugi.

Variazioni catastali, fa fede la Docfa

Le variazioni catastali derivanti da modifiche alla consistenza o della destinazione dell’immobile trovano applicazione dalla data di presentazione della denuncia da parte del contribuente e non possono avere applicazione retroattiva da data anteriore alla comunicazione effettuata all’amministrazione. Sono le precisazioni che si traggono dalla sentenza n. 715/2024 emessa dalla Cgt

Tari, giurisdizione con distinguo

giudice amministrativo non è competente a giudicare sulla legittimità degli atti con i quali l’amministrazione comunale determina il quantum dovuto dai contribuenti a titolo di tassa rifiuti. La giurisdizione amministrativa ha come oggetto l’esame degli atti generali e la legittimità delle scelte operate dall’ente locale sulle tariffe Tari, le agevolazioni e le categorie in cui vengono inquadrate determinate attività soggette al prelievo fiscale. Lo ha chiarito il Tribunale amministrativo regionale delle Marche, seconda sezione, con la sentenza 590 del 21 giugno 2024. Per il Tar, deve essere respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione dedotta dal Comune. La tassa, infatti, ha natura di prelievo fiscale e le relative controversie sono devolute al giudice tributario. Mentre, per le controversie riguardanti gli atti generali di determinazione di importi, esenzioni, categorie è competente a decidere il giudice amministrativo, “poiché oggetto di esame non è il prelievo fiscale, ma sono i provvedimenti del Comune con cui, in via autoritativa e nell’espletamento di poteri discrezionali, è esercitato un potere regolamentare”.

Quota fissa Tari sempre dovuta dalle imprese

Con la sentenza n. 23228/2024 la Cassazione torna a occuparsi della quota fissa della Tari, confermando che è sempre dovuta sia per i rifiuti urbani sia per gli speciali. Il tema era stato già approfondito nella sentenza n. 13455/2024 (Nt+ Enti locali & Edilizia del 10 giugno), nella quale la Corte si era preoccupata di confutare le varie tesi che non condividevano l’orientamento del giudice di legittimità, ma con la nuova pronuncia si arricchiscono le argomentazioni, ponendo l’accento sulla natura del prelievo e sulla funzione della quota fissa, destinata a finanziare le spese pubbliche di un servizio indivisibile a favore della collettività, quindi non riconducibili a un rapporto con il singolo utente. Considerazioni motivate anche con richiamo alla sentenza 238/2009 della Corte costituzionale, che ha confermato la natura tributaria della Tia, ma anche colpito i principi della Cassazione sulla Tia 2