Nuove sanzioni tributarie: riduzioni solo per violazioni commesse dal 1° settembre Immobili diroccati e ruderi, dal 2020 l’Imu è dovuta sull’area fabbricabile Contabilità Accrual salata
#newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi
Il video
https://www.youtube.com/watch?v=x0UvP4ynKGU
Il podcast
https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu
**
Nuove sanzioni tributarie: riduzioni solo per violazioni commesse dal 1° settembre
Da domenica prossima, 1° settembre, entrano in vigore le modifiche al regime sanzionatorio tributario. Sono contenute nel Dlgs 87/2024, che attua la parte sanzionatoria della riforma fiscale (legge 111/2023) e sarà ricordato soprattutto per una generalizzata riduzione delle penalità, oltre che per un miglior coordinamento con le norme penali. Anche se non mancano i punti deboli, legati proprio a tale coordinamento e a ragioni di cassa. Per cui alcune situazioni diventano più complicate da gestire o restano soggette alle pesanti sanzioni in vigore finora.Vediamo come cambia il trattamento in alcuni casi tra i più importanti e diffusi. Per gli omessi versamenti si scende dal 30 al 25%, per la dichiarazione infedele dal 90-180 al 70% e, se non sono stati già avviati controlli, si potrà presentare fino al termine di decadenza la dichiarazione omessa. Per le fatture inesistenti in reverse charge la sanzione sarà al 5%, a condizione che ci sia la buona fede. Sono penalità applicabili solo per il futuro, quindi per gli illeciti commessi dal 1° settembre in poi: per le violazioni commesse fino al 31 agosto varrà l’attuale regime.
Immobili diroccati e ruderi, dal 2020 l’Imu è dovuta sull’area fabbricabile
Una delle questioni che ha dato origine a diversi dubbi interpretativi nell’applicazione dell’Imu riguarda i fabbricati “collabenti” (diroccati, ruderi, eccetera) accatastati nella categoria F/2, che ogni anno aumentano di consistenza (attualmente 620.000 unità immobiliari, secondo le ultime statistiche catastali). Durante la vigenza dell’Ici e della vecchia Imu (in vigore fino al 2019) si è formato un orientamento giurisprudenziale di legittimità che ritiene non applicabile l’imposta. In particolare la Cassazione ha più volte affermato che «il fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F/2), oltre a non essere tassabile ai fini Ici come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l’eventuale demolizione restituisca autonomia all’area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro dell’imposta sul fabbricato ricostruito» (Cassazione n. 8620/2019, n. 19338/2019 e n. 28581/2020).
Contabilità Accrual salata
Nel 2023 hanno istituito la tassa di soggiorno 1.268 comuni, circa uno su 5 (il 22%) degli aventi diritto. Lo ha rivelato un’elaborazione di Centro studi enti locali basata su dati Mef, Banca d’Italia e Istat. Ad oggi l’imposta può essere istituita dai capoluoghi di provincia e dai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o delle città d’arte e da quelli che hanno sede giuridica nelle isole minori o nel cui territorio insistano isole minori. Uno studio della Banca d’Italia diffuso nel 2018 aveva quantificato in 5.730 i comuni che rientrano in queste categorie, circa il 70% del totale. Ma soltanto il 22% di questi (1.268) ha di fatto applicato il tributo nel 2023