Autonomia, il difficile rapporto tra regionalismo asimmetrico e federalismo fiscale. Tarsu/Tari, esenzione per gli immobili universitari della Santa sede.
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Autonomia, il difficile rapporto tra regionalismo asimmetrico e federalismo fiscale.
di Ettore Jorio
Il 10 luglio scorso si sono registrati due interventi di altrettanti ministri che hanno chiarito non poco sul da farsi a seguito della legge 86/2024, sia relativamente alle scadenze che agli adempimenti. Autori degli stessi sono stati, sotto diversi aspetti, il ministro Calderoli e quello del Mef, rispettivamente rappresentati nel corso del question time alla Camera e dell’audizione alla Copaff. Le conclusioni cui i medesimi sono pervenuti hanno assunto una certa importanza per il prosieguo del federalismo fiscale e di conseguenza per il regionalismo differenziato. Il primo (Calderoli) ha dettato le scadenze della politica in relazione agli adempimenti sull’applicazione, soprattutto del federalismo fiscale, scandendo una sorta di timing, che invero non ha entusiasmato molto. Nel particolare, si è impegnato a perfezionare la «trasposizione normativa» dei Lep, quindi formalmente individuati in un decreto legislativo, entro il 2024, promettendo il loro finanziamento da garantire a cura della legge di bilancio del 2026 (si veda NT+ Enti Locali & Edilizia dell’11 e del 12 luglio). Il secondo (Giorgetti) ha sottolineato l’utilità del binomio federalismo fiscale/regionalismo asimmetrico. Lo ha infatti ritenuto un importante strumento normativo per pervenire a «un bilanciamento tra garanzia dei diritti e costi». Ciò perché le Regioni saranno chiamate a contribuire (articoli 97, comma 1, e 119, comma 1, della Costituzione) alla sostenibilità del Paese nell’assoluto rispetto del Patto di stabilità, con l’obbligo tuttavia di rendere i Lep afferenti ai diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale.
Tarsu/Tari, esenzione per gli immobili universitari della Santa sede.
di Federico Gavioli
La tassa sui rifiuti che è passata da tributo a tariffa e da tariffa a tributo nell’evoluzione normativa che ne ha caratterizzato la disciplina negli ultimi vent’anni, non si applica agli immobili della Santa Sede; è quanto affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 17850 del 28 giugno 2024. Il contenzioso in materia di rifiuti La società che per conto del Comune gestisce i rifiuti ha presentato ricorso in Cassazione, con una serie articolata di motivazioni, avverso la sentenza della Ctr la quale aveva accolto il ricorso della controparte (Istituto Pontificio), in una controversia avente a oggetto l’impugnazione di un preavviso di fermo amministrativo di autovettura a seguito del mancato pagamento di “cartelle” Tarsu/Tari relative agli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione de giudici tributari di primo grado, affermando che, in base all’articolo 16 del Trattato Lateranense, erano esenti da tributi, tra gli altri, gli immobili adibiti a sede del Pontificio Istituto Biblico. L’esenzione per gli immobili della Santa Sede I giudici di legittimità ricordano, preliminarmente, che l’articolo 16 del Trattato Lateranense dell’11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929 n. 810, stabilisce che gli immobili nella stessa norma elencati e adibiti a sedi di Istituti Pontifici non saranno mai assoggettati a vincoli o a espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente. Tale principio ha trovato esecuzione con l’articolo 6 della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, del 1° aprile 2015.
Il video
https://www.youtube.com/watch?v=vL_d_Q32os0