Notifiche, lo scopo ha effetto sanante limitato Atto di intimazione ok anche senza allegati Tari, cause di esenzione da documentare Elemento perequativo Tari, da Siope via libera all’imputazione in partite di giro
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Notifiche, lo scopo ha effetto sanante limitato
L a regolarità della notifica di un preavviso di fermo amministrativo, ultimo atto ricevuto dal contribuente, non dà luogo alla sanatoria per raggiungimento dello scopo anche degli atti presupposti a quel preavviso che nel ricorso si assuma come primo atto conosciuto. Sono i canoni riconosciuti dalla Cgt di II grado del Lazio nella sentenza n. 729/2024, depositata lo scorso 31 gennaio.
Atto di intimazione ok anche senza allegati
N on è illegittimo l’avviso di intimazione che giunga al contribuente senza l’allegazione delle cartelle sottostanti a cui si riferisca poiché, trattandosi di atto non avente natura provvedimentale, ma essendo teso, al pari del precetto civilistico, ad attivare la fase dell’esecuzione, non prevede affatto una nuova notificazione del titolo esecutivo già precedentemente notificato al debitore. Sono i canoni rassegnati dalla Cgt di I grado di Milano nella sentenza n. 54/2024, depositata lo scorso 5 gennaio.
Tari, cause di esenzione da documentare
D ebbono essere tempestivamente dichiarate al Comune e comprovate con apposita documentazione le eventuali cause di esenzione dalla Tari che pure il conduttore di un immobile concesso in locazione invochi sullo stesso. Lo ha stabilito la Cgt di I grado di Milano nella sentenza n. 62/2024, depositata lo scorso 8 gennaio. Oggetto di ricorso erano stati due avvisi di accertamento Tari emessi dal Comune di Milano e tempestivamente impugnati dal contribuente. Quest’ultimo deduceva che, per le annualità pretese, non fosse dovuto alcun tributo posto che in quegli anni risiedeva, con altra persona, in un altro immobile in Bergamo, per il quale versava regolarmente la tassa.
Elemento perequativo Tari, da Siope via libera all’imputazione in partite di giro
partire dal 1° gennaio 2024, l’elemento perequativo della Tari. Si tratta di somme da addebitare in bolletta agli utenti/contribuenti del servizio rifiuti finalizzate a consentire la copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni: a) i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa 𝑈𝑅1𝑎, pari a 0,10 euro/utenza; b) la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa 𝑈𝑅2𝑎, pari a 1,5 euro/utenza Le componenti perequative citate non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (e quindi non girano sul Pef), ma vengono aggiunte nell’avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza. Nonostante non competa a Siope stabilire se le somme vadano riversate al Csea sulla base del bollettato o del riscosso, riteniamo comunque sufficiente la risposta fornita da un organo ufficiale del Mef per contabilizzare le poste in partite di giro, perlomeno in questa prima fase applicativa dell’elemento perequativo. Gli enti locali tenuti a riconoscere al gestore i costi per il servizio di raccolta dei rifiuti in mare, dovranno introitare la relativa entrata (non riversata al Csea) nella parte corrente del bilancio. Ritorna quindi il problema della corretta imputazione di tale entrata, per la quale risultano quanto mai necessari chiarimenti ufficiali.