Regionalismo differenziato, rebus durata della autonomia legislativa. Autonomia, il Veneto chiede al governo le prime nove materie. L’Ici/Imu resta dovuta nel caso di annullamento del piano regolatore.
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Regionalismo differenziato, rebus durata della autonomia legislativa.
di Ettore Jorio
Ed proprio in questo coefficiente che la efficacia a tempo determinato dell’intesa/legge cozza con l’efficienza/efficacia di accertare e riscuotere i tributi propri delle Regioni ricorrenti al regionalismo asimmetrico, alle quali – specie a quelle piene zeppe di crediti tributari inesatti per cultura – verrebbero a mancare valori di sostenibilità, perché ben lontane dalla riscossione/capacità fiscale media nazionali. Ma i problemi e i rilievi non si fermerebbero qui. • può incidere a tal punto una decisione negoziale (Governo/Regione), tale da costituire espressione di volontà propedeutica per interromperne gli effetti ovvero per rinnovarne l’efficacia? • può intervenire e come in tema di commissariamento ad acta, ex articolo 120, comma 2, in caso di mancato rispetto della Regione degli impegni assunti di esigibilità dei Lep, finanche determinato da una non esauriente regolazione dei principi fondamentali “ceduti” dalla Stato? • quali sono adempimenti (di difficoltà inaudita) previsti per entrambe le istituzioni repubblicane contraenti l’Intesa a seguito di cassata efficacia, anche prematura, della stessa, in termini di conciliazioni di bilanci e di obbligazioni assunte nell’esercizio delle materie differenziate?
Autonomia, il Veneto chiede al governo le prime nove materie.
di E.L.&E.
L’annuncio lo dà direttamente Luca Zaia al grido di «Avanti tutta!». Il Veneto chiede alla presidente del Consiglio il via libera ad avviare l’Autonomia differenziata nelle materie che non richiedono l’individuazione dei Lep (Livelli essenziali delle prestazioni). «Ho firmato questa mattina una lettera alla premier Meloni: il Veneto è pronto a sedersi al tavolo per iniziare la discussione sul trasferimento delle materie», conferma Zaia che vuole avviare le «trattative sulle 9 materie che potrebbero diventare di competenza regionale» e che vanno dall’organizzazione della giustizia di pace ai rapporti internazionali e con la Ue, dal commercio estero alla protezione civile, alla previdenza complementare e al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario oltre al fronte del credito
L’Ici/Imu resta dovuta nel caso di annullamento del piano regolatore.
di Stefano Baldoni
L’annullamento della deliberazione di approvazione del piano regolatore generale non incide sulla qualificazione fiscale delle aree. Questo è in principio di diritto affermato dalla sentenza della Corte di cassazione n. 14806/2024. La Corte ha affrontato una controversia relativa all’applicazione dell’Ici (ma le conclusioni valgono anche per l’Imu) su di un’area divenuta edificabile in seguito all’approvazione del piano regolatore generale, annullato con pronuncia del giudice amministrativo e successivamente oggetto di sanatoria. In precedenza, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 13809/2021, aveva ritenuto che, a fronte di un piano regolatore annullato dal giudice amministrativo, pur se intervenuta una successiva sua sanatoria, non era possibile pretendere il pagamento del tributo in modo retroattivo sulle aree edificabili, per il principio della irretroattività in materia fiscale delle disposizioni fiscali, sancita dall’articolo 3, comma 1, della legge 212/2000.
La Corte di cassazione, nella sentenza qui in esame, non ha condiviso questo approccio, in quanto non ha considerato la previsione normativa dell’articolo 2, comma 1, lettera b, del Dlgs 504/1992 (oggi articolo 1, comma 741, lettera d, della legge 160/2019), in base alla quale l’area è fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base ad uno strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo e dall’approvazione da parte della regione (vedasi anche articolo 36, comma 2, Dl 223/2006).
Il video
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Il podcast
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