Ravvedimento, ultimo appello Avvisi, potere di firma solo con delega corretta Riesame parziale, no al ricorso Ruolo, impugnativa ko salvo eccezioni La dichiarazione Tari in ritardo è sanzionata
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Ravvedimento, ultimo appello
U ltima chiamata per il ravvedimento operoso speciale. Entro il 31 maggio dovrà essere versata almeno la prima rata dovuta per la regolarizzazione ultra agevolata delle violazioni relative al 2022 e, grazie alla riapertura dei termini, per quelle del 2021 e degli anni precedenti (ancora accertabili). Sarà possibile chiudere anche gli inviti al contraddittorio definendo gli importi concordati in adesione con il ravvedimento e sfruttando così non solo la sanzione ridotta ma anche gli interessi legali più bassi di quelli ordinari (4%). È la circolare n. 11/E del 15 maggio scorso a dettare le regole di ingaggio per poter fruire della ghiotta opportunità introdotta dal decreto Milleproroghe (dl n. 215/2023) e riattivata dal decreto agevolazioni fiscali (dl n. 39/2024 in corso di conversione e contenente anche le modifiche alla disciplina del superbonus).
Avvisi, potere di firma solo con delega corretta
L addove non sottoscritto direttamente dal capo dell’ufficio, l’avviso di accertamento firmato da un suo funzionario è legittimo solo se corredato, a fronte di specifica contestazione di parte, della delega di firma concessa, e sempre che il potere in essa conferito sia esercitato entro i limiti dalla stessa fissati. Sono i canoni riconfermati dalla Cgt di II grado del Lazio nella sentenza n. 3773/2023, depositata il 22 giugno 2023.
Riesame parziale, no al ricorso
I l provvedimento di annullamento parziale di un atto impositivo non è impugnabile innanzi al giudice tributario per mancanza d’interesse. L’amministrazione ha il potere di rinunciare, anche in corso di causa, a una parte della pretesa tributaria. La rinuncia non dà luogo alla cessazione della materia del contendere perché permane l’interesse del Fisco a vedere riconosciuto il proprio credito. Lo ha affermato la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 10947 del 23 aprile 2024.
Ruolo, impugnativa ko salvo eccezioni
B enché retroattiva, l’efficacia normativa di cui al nuovo comma 4 bis dell’art. 12 del dpr 602/1973, che ha introdotto l’inammissibilità dell’impugnativa degli estratti di ruolo, non ha luogo laddove, nelle more del giudizio pendente anche in appello, il contribuente dimostri il ricorrere di una delle condizioni di ammissibilità previste dalla norma. È la precisazione fornita dalla Cgt di II grado del Lazio con la sentenza n. 371/2024 depositata lo scorso 16 gennaio, relativa a un giudizio in cui, già in primo grado, erano state impugnate diverse cartelle di pagamento conosciute dal ricorrente soltanto una volta ottenuto il rilascio di estratti ruolo da parte dell’Agenzia della Riscossione.
La dichiarazione Tari in ritardo è sanzionata
È sanzionata, configurando la fattispecie dell’omessa dichiarazione, la presentazione della dichiarazione a fini Tari trasmessa all’ufficio comunale ben anche oltre il termine dei 90 giorni successivi alla scadenza, non potendosi ricondurre tale caso nella dichiarazione tardiva. Lo si evince dalla motivazione resa dalla Cgt di I grado di Pavia nella sentenza n. 237/2023, depositata il 2 novembre 2023.