Contraddittorio preventivo con percorso a ostacoli Il contribuente fallito può impugnare l’atto impositivo
Recupero coattivo stringente Il viadotto autostradale paga la Tosap
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Contraddittorio preventivo con percorso a ostacoli
Dunque, da 30 aprile 2024 – meglio, dagli atti emessi da martedì 30 aprile 2024 – partono le nuove regole per contraddittorio preventivo e accertamento con adesione. Si è già avuto modo di riportare l’incerta latitudine (in particolare, per i Pvc) della previsione relativa agli «atti emessi dal 30 aprile 2024» (si veda l’articolo Atti, schemi e Pvc emessi dal 30 aprile: in partenza il nuovo contraddittorio). Vediamo ora di riepilogare gli aspetti più significativi di questo “binomio forzato” tra contraddittorio e accertamento con adesione. Occorre rilevare che, in base alle nuove regole, il contribuente, una volta ricevuto lo schema di atto prodromico al contraddittorio preventivo, avrà due possibilità (oltre a quella di non fare nulla): 1) potrà presentare delle osservazioni entro un termine non inferiore a 60 giorni; 2) potrà presentare, nei 30 giorni successivi, istanza di accertamento con adesione (articolo 6, comma 2-bis, del Dlgs 218/1997).
Il contribuente fallito può impugnare l’atto impositivo
«In caso di rapporto d’imposta i cui presupposti si siano formati dopo la dichiarazione di fallimento, sull’assunto che il contribuente dichiarato fallito abbia continuato a svolgere attività in proprio, sussiste la legittimazione di quest’ultimo in ordine all’impugnazione dell’atto impositivo». Questo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione con la sentenza n. 11351/24.
Recupero coattivo stringente
R ecupero coattivo, le nuove regole sui pignoramenti hanno riflessi anche per l’attività della riscossione. Il legislatore, con le norme della legge di bilancio e quelle appena approvate nella legge di conversione del dl 19/2024 (dl pnrr) in pubblicazione oggi in G.U., tenta di “muoversi” attraverso due direttrici, ossia, da un lato, vuole assicurare la massima efficienza dell’attività di riscossione proprio attraverso una semplificazione e maggiore rapidità della stessa, dall’altro, tenta di impedire il pericolo legato a condotte elusive da parte del contribuente-debitore. L’art. 1, comma 100 della legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024), in coerenza con le previsioni di cui all’art. 18, l. n. 111/2023, introduce l’art 75-ter nella sezione III del capo II, titolo II, del d.P.R. n. 602/1973, che prevede una più operosa forma di cooperazione applicativa e informatica per l’accesso alle informazioni necessarie a fini di potenziamento dell’azione di recupero coattivo.Con tali nuove disposizioni normative l’agente della riscossione, così come recita proprio il comma 1 dell’articolo 75-ter, d.P.R. n. 602/1973, «può avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute»;
Il viadotto autostradale paga la Tosap
L’occupazione dello spazio sovrastante una strada comunale realizzata con un viadotto autostradale è soggetta al pagamento della Tosap, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, disciplinata dal Dlgs 507/1993 e soppressa con l’entrata in vigore del “canone unico patrimoniale”, previsto dall’articolo 1, commi 816 e seguenti della legge 160/2019. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 9973 del 9 aprile 2024, ha confermato un orientamento consolidato della Suprema Corte sulla questione oggetto della controversia.
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