Salvi gli obblighi sull’immobile pignorato Il cumulo giuridico non si applica agli omessi versamenti Un esame specifico sul calcolo delle sanzioni Ampia esenzione Imu a Forze armate e Polizia La notifica non incide sul termine del credito Agevolazioni distinte per le fondazioni Esonero Tari con prove ad hoc Tarsu, anche un minorenne può subire la verifica e ricevere l’avviso
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Salvi gli obblighi sull’immobile pignorato
I l proprietario di un immobile pignorato è tenuto a ottemperare agli obblighi formali e di pagamento delle imposte sullo stesso, pur se locato e indipendentemente dalla percezione del reddito da locazione. È il canone fornito dalla Cgt di I grado di Pavia nella sentenza n. 112/2023 depositata in segreteria il 12 maggio 2023. Un contribuente presentava ricorso contro un avviso di accertamento emesso dall’ufficio entrate di Pavia a suo carico in quanto proprietario di un immobile locato che, tuttavia, era stato sottoposto a pignoramento. L’ufficio gli contestava l’omessa presentazione della dichiarazione e il mancato versamento delle imposte dirette sui canoni di locazione percepiti.
Il cumulo giuridico non si applica agli omessi versamenti
La violazione continuata degli obblighi di versamento non rientra nel campo di applicazione del cumulo giuridico, che riguarda solo ciò che incide potenzialmente sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione dell’imposta. La precisazione è contenuta nell’ordinanza 10631/2024, depositata il 19 aprile dalla Corte di cassazione.
Un esame specifico sul calcolo delle sanzioni
I l giudice tributario, a fronte di specifica censura di parte sulla non correttezza del criterio di calcolo adottato dall’ufficio nell’irrogare sanzioni connesse all’atto impugnato, è tenuto a valutare sia la corretta adozione del metodo sanzionatorio e sia quella del quantum stesso della sanzione, distinguendo a seconda che ciò derivi da un’infedele o da un’omessa dichiarazione. Sono le osservazioni rese dalla sezione V della Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 5894/2024, depositata lo scorso 5 marzo.
Ampia esenzione Imu a Forze armate e Polizia
A l personale delle Forze armate e a quelle di Polizia spettano le esenzioni Imu per l’abitazione principale anche se sia stata sospesa l’utenza idrica, elettrica e del gas. Lo ha stabilito la sezione prima della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio nella sentenza n. 800/2024 depositata in segreteria il 5 febbraio scorso. Nel caso specifico, il comune di Ladispoli aveva revocato le agevolazioni sull’imposta locale per l’anno 2015, ritenendo che il contribuente, sia pure appartenente alle Forze armate, non avesse diritto all’agevolazione in quanto l’immobile non possedeva i requisiti dell’abitazione principale perché privo delle utenze.
La notifica non incide sul termine del credito
L’ avvenuta notifica della cartella di pagamento non modifica il termine di durata della prescrizione connessa al credito iscritto a ruolo e, pertanto, anche da tale atto, se divenuto definitivo per mancata impugnazione, riprende a decorrere, in fase di riscossione, il medesimo termine di prescrizione proprio del tributo. Questa la chiara specificazione fornita nella sentenza n. 2964/2023 della Cgt di I grado di Milano depositata il 24 agosto dello scorso anno.
Agevolazioni distinte per le fondazioni
G li immobili di una fondazione adibiti ad attività di interesse storico culturale come i locali utilizzati per la biblioteca dell’ente senza scopo di lucro e riconosciuti anche dalla sovrintendenza regionale godono dell’esenzione Imu prevista dall’art. 13 del dl n. 201/2011. È quanto precisato dalla Cgt di II grado del Lazio nella sentenza n. 338/2024, depositata lo scorso 16 gennaio.
Esonero Tari con prove ad hoc
P er l’esonero dal pagamento della Tari il contribuente è tenuto a dimostrare le condizioni d’inidoneità dell’immobile alla produzione dei rifiuti, fornendo al comune le prove con relativa documentazione. Anche per avere diritto all’esenzione di alcune parti dell’immobile è necessario delimitarle e presentare la dichiarazione all’ente locale. Le agevolazioni costituiscono un’eccezione alla regola generale dell’obbligo di pagamento del tributo e va dimostrato di averne diritto. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 7002 del 15 marzo 2024.
Tarsu, anche un minorenne può subire la verifica e ricevere l’avviso
Anche il minorenne può essere soggetto passivo di imposizione tributaria. Lo afferma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, nella sentenza n. 1080, sezione n. 15, depositata il 7 febbraio 2024.il giudice di secondo grado richiama la sentenza 3390/2020 della sezione tributaria della Cassazione, pronunciata in fattispecie relativa a impugnazione di avviso di accertamento per il recupero di Irpef. Quindi precisa che il fulcro della censura non riguarda la regolarità o meno della notifica dell’atto impositivo destinato a soggetto all’epoca minorenne, essendo pacifico che quella notifica si era perfezionata; piuttosto, si tratta di affrontare la tematica, di stretto diritto, se un minorenne, in quanto privo della capacità di agire, comunque possa essere destinatario di un atto di imposizione tributaria. Secondo la Corte, la questione va decisa in base a una lettura coordinata degli articoli 1 del Codice civile e articolo 2 del Dpr 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi): infatti, il primo stabilisce che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita, mentre il secondo, per individuare i «soggetti passivi dell’imposta», fa ampio e generico riferimento alle «persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato». Dunque, prosegue la motivazione, «ogni persona fisica, a prescindere dall’età, è soggetto passivo d’imposta, con la conseguenza che può essere sottoposta a verifica fiscale», abbia essa raggiunto o meno la maggiore età, ed essere eventualmente destinataria di un atto impositivo all’esito dell’ispezione.a sentenza in esame estende la portata della pronuncia del giudice