Stampa & Tributi del 10 aprile 2024
Autotutela obbligatoria, l’elenco tassativo dei casi non dà certezze sugli atti revocabili. Cumulo giuridico anche sull’omesso versamento.
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Autotutela obbligatoria, l’elenco tassativo dei casi non dà certezze sugli atti revocabili
di Massimo Basilavecchia
non è difficile immaginare che le formulazioni specifiche della disposizione introdotta nel corpo dello Statuto del contribuente potranno comunque incoraggiare tentativi “espansivi” del contribuente, finalizzati a rendere applicabile l’autotutela obbligatoria (e la relativa giustiziabilità anche in caso di silenzio dell’Amministrazione) anche a situazioni non perfettamente rispondenti allo schema normativo. Se infatti alcune delle sette ipotesi elencate sono abbastanza marginali e rappresentano quasi dei casi di scuola di assoluta inadeguatezza dell’atto impositivo (si pensi all’errore di persona, all’errore di calcolo, all’errore sull’ “individuazione” -?- del tributo, all’errore materiale facilmente riconoscibile commesso dal contribuente, lettere da a- a d- del comma 1 dell’articolo 10-quater), per altre lo scenario si presenta abbastanza incerto e non esclude affatto che il vizio invalidante sia riconosciuto come sussistente con una certa ampiezza. Si pensi in particolare all’errore sul presupposto d’imposta, alla mancata considerazione di pagamenti già eseguiti, alla sanatoria tempestiva di omissioni documentali. L’errore sul presupposto d’imposta, infatti può probabilmente comprendere sia situazioni in cui sia mancante il fatto imponibile, sia ipotesi di errata valutazione in diritto, sia casi nei quali pur essendo definito il fatto imponibile la quantificazione della base imponibile sia affetta da palesi incongruenze (ad es. si considerano reddito somme che hanno tutt’altra natura). Che l’autotutela obbligatoria sia concepita in termini non necessariamente restrittivi è confermato dal confronto con le ipotesi di nullità dell’atto (articolo 7-ter dello Statuto, sempre introdotto dal Dlgs 219/23), queste sì descritte in termini assai riduttivi, riconducibili al difetto di attribuzione e al contrasto con precedente giudicato (oltre a casi di esplicita qualificazione di vizi in termini di nullità, rinvenibili in disposizioni di legge).
Cumulo giuridico anche sull’omesso versamento
di Stefano Baldoni
Il cumulo giuridico si applica anche nel caso di omesso versamento ripetuto in più annualità. La Corte di cassazione sembra confermare il cambio di rotta in merito all’applicazione del cumulo giuridico, avviato già con la sentenza n. 11432/2022, L’ordinanza della Corte di cassazione n. 7710/2024, in materia di Imu, ha ritenuto che «in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell’imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di prevista dall’articolo 12, comma 5, del Dlgs n. 472/1997, che consente di irrogare un’unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo”. In passato la Corte aveva negato invece l’applicazione del cumulo all’ipotesi di omesso versamento. L’ordinanza 5744/2021 ha precisato infatti che «le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all’istituto della continuazione disciplinato dal Dlgs 472/1997, articolo 12, comma 2, perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l’omissione del pagamento è una violazione che attiene all’imposta già liquidata, per la quale il Dlgs 471/1997, articolo 13, ha disposto un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento (Cassazione 27068/2017, 1540/2017 e 8148/2019)».
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Il video
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Il podcast
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