AI generativa per servizi pubblici e pianificazione, un grande contributo a Comuni, Province e Regioni. Contraddittorio, rinvio al 30/4. Recidiva e cumulo giuridico compatibili in fila indiana. Esenzioni Imu, conta il catasto.
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AI generativa per servizi pubblici e pianificazione, un grande contributo a Comuni, Province e Regioni
Forse la Pa locale potrebbe beneficiare di un aumento della produttività pro capite, riducendo i costi di funzionamento complessivi e realizzando team multidisciplinari per ciascun processo. Ciò grazie a una trasformazione digitale che ridefinisca i profili professionali, aumentando i salari, e progettando un middle management multidisciplinare, incrementando contemporaneamente la possibilità di reclutare giovani preparati, aggiungendo anche competenze SteM (cosa che appare sempre più impossibile con i salari di ingresso attuali) e riducendo la gerarchia nelle strutture organizzative. Attualmente i dipendenti delle Pa territoriali sono all’incirca poco più di 1,3 milioni, ma ne andranno in pensione 400 mila in otto/dieci anni. Sia per l’andamento demografico, sia a causa dell’assenza di competenze Stem, sarà possibile sostituirne una parte, forse la metà, dipenderà dall’andamento della spesa pubblica nei prossimi anni. Per cogliere l’opportunità serve chiarire la finalità delle Pa locali, ossia una nuova coesione territoriale digitale. Si potrebbe cominciare dalle amministrazioni che possiedono sia capacità di governare la rivoluzione industriale, sia detengono e sono abilitate ad usare grandi set di dati, sia infine dispongono di grande potenza di calcolo. Per chi rimarrà indietro non è escluso che la disintermediazione avvenga ad opera di big company capaci di collezionare dati e generare servizi nativamente digitali, a meno che le amministrazioni più avanzate, in una seconda fase, “adottino” le quelle a rischio di marginalità.
Contraddittorio, rinvio al 30/4
Dopo il rinvio al 2025 del prospetto delle aliquote Imu e al 31/5/2024 per la comunicazione ad Arera dei dati sulla qualità del servizio rifiuti (termine originario: 31 marzo), un’altra importante rivoluzione che investe il mondo dei tributi locali subisce il differimento: è il contraddittorio preventivo previsto dall’art. 6-bis della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), introdotto dall’art. 1 del dlgs n. 219/2023 e che, sul disposto dell’art. 3, comma 1, si applica già dal 18 gennaio. Peccato, però, che il nuovo procedimento parte zoppo, in quanto mancante di un atto fondamentale, ovvero il decreto ministeriale che elenca le fattispecie per le quali il contraddittorio è escluso. Come se non bastasse (seppur attese), neanche un mese dopo sono state apportate modifiche all’istituto dell’accertamento con adesione (dlgs n. 218/1997) a opera del dlgs n. 13/2024 che inevitabilmente si è intrecciato al contraddittorio preventivo con il tentativo (a dir poco complesso e non privo di dubbi applicativi) di armonizzare i due istituti quasi sovrapponibili. A dispetto, però, del contraddittorio preventivo, le novità dell’accertamento con adesione era già noto in origine che si sarebbero applicate solo agli atti emessi dal 30/4/2024.
Recidiva e cumulo giuridico compatibili in fila indiana
La recentissima pronuncia della Cassazione n. 5115 del 27/2/2024 è tornata sul tema del rapporto, in tema di sanzioni tributarie, tra la recidiva e la continuazione con applicazione del cosiddetto “cumulo giuridico”, rispettivamente disciplinati agli articoli 7 comma 3 e 12 comma 5 del dlgs n. 472/1997. La pronuncia, come si vedrà, si pone in perfetta coerenza con l’imminente prossimo decreto delegato di revisione del sistema sanzionatorio tributario, all’interno del quale spicca il rinnovato istituto della recidiva (art. 3, comma 1, lettera d). I giudici di legittimità affrontano la questione data dal rapporto tra compatibilità e la contestuale coniugabilità dei diversi valori tutelati dai due istituti. In particolare il cumulo giuridico rappresenta un beneficio che discende dalla sostanziale unitarietà della trasgressione. La recidiva, al contrario, punisce con più rigore chi si ostini a commettere consecutivamente la stessa violazione. Da ciò le “prospettive dei due istituti sono completamente diverse e non possono essere sovrapposte in maniera acritica.
Esenzioni Imu, conta il catasto
La classificazione catastale di un immobile condiziona anche le agevolazioni. Un immobile non inquadrato nella categoria A, tra quelli a uso abitativo, non può fruire dell’esenzione Imu, anche se il titolare vi ha fissato la propria dimora abituale. Non può essere considerata abitazione la classificazione in una categoria diversa. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza 6349 dell’8 marzo 2024.
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Il video
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Il podcast
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