Provvedimenti e regolamenti previsti dai decreti delegati. Crediti dei contribuenti compensabili con sanzioni e interessi sui redditi dichiarati. La riforma dell’accertamento alla prova (non superata) della semplificazione. Le violazioni si rinnovano di anno in anno. Sì a cumulo più ravvedimento. Tributi locali, cumulo giuridico. Violazioni degli obblighi fiscali, una sforbiciata alle sanzioni. Intimazione incompleta L’accertamento è ko. La firma a stampa va provata pena nullità.
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Provvedimenti e regolamenti previsti dai decreti delegati
Statuto del contribuente (Dlgs 219/2023)
Contraddittorio. Elenco degli atti esclusi dal principio del contraddittorio tra fisco e contribuenti (art. 1). Dm Mef Consulenza giuridica. Disciplina dell’istituto (art. 1). Dm Mef Interpello. Misura e modalità di versamento della tassa sugli interpelli (art. 1)
Contenzioso (Dlgs 220/2023)
Norme tecniche e modelli. Norme tecniche per il processo tributario telematico e le udienze da remoto. Modelli per gli atti processuali, le testimonianze, i verbali e i provvedimenti (art. 1). Dm Mef, sentito il Cpgt e i Consigli degli ordini dei professionisti abilitati alla difesa.
Accertamento (Dlgs 13/2024)
Notifiche digitali. Modalità di elezione del domicilio digitale speciale, conferma e revoca degli indirizzi (art. 1).
Crediti dei contribuenti compensabili con sanzioni e interessi sui redditi dichiarati
In attuazione dei principi della delega fiscale, il decreto Sanzioni detta novità anche in tema di compensazione dei crediti vantati dai contribuenti nei confronti dell’Amministrazione con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati. I crediti – non prescritti, certi, liquidi ed esigibili – devono essere certificati tramite la piattaforma dei crediti commerciali del MEF e la compensazione è consentita sino a concorrenza dell’imposta a debito che risulta dalla dichiarazione presentata, cui si riferiscono le sanzioni e gli interessi oggetto di compensazione.
La riforma dell’accertamento alla prova (non superata) della semplificazione
Le nuove regole sull’accertamento tributario, muovendo dalla distinzione tra atti a cui “non si applica” e quelli a cui “si applica” il contraddittorio, sono complicate e farraginose. Danno origine a un coacervo di diversi termini applicabili alle differenti fattispecie: non meno di 60 giorni, con rovinose conseguenze sulla tenuta dei termini dell’accertamento, per le osservazioni sullo “schema di atto”, 30 per l’istanza di accertamento con adesione pre-accertativa, 15 per quella post-accertativa, con 30 giorni di sospensione (che tuttavia restano 60 e 90 per l’istanza sui provvedimenti, che peraltro non sono nemmeno facilmente individuabili, a cui il contraddittorio preventivo “non si applica”). Il tutto in un contesto in cui l’Ufficio può non tener conto dei fatti favorevoli al contribuente riversati sul tavolo del confronto successivo alla notifica degli atti accertativi se gli stessi non siano stati dedotti nelle precedenti controdeduzioni allo “schema di atto”. Si può senz’altro affermare, quindi, che le nuove norme non superano la prova della semplificazione, che pure è il primo dei criteri direttivi individuati dal legislatore della legge delega fiscale. Eppure, sarebbe bastato poco, anche copiare proposte normative già avanzate dall’Accademia.
Le violazioni si rinnovano di anno in anno
Anche i giudici di merito si sono allineati alla Cassazione, la quale da tempo ha riconosciuto che il cumulo giuridico deve avere un’applicazione generalizzata (3265/2012). La commissione tributaria regionale di Roma, quinta sezione, con la sentenza 1303/2020, ha sostenuto che l’omessa denuncia integra un illecito che si rinnova “in ogni annualità pretermessa”. Il cumulo giuridico vale anche per le violazioni commesse in materia di tributi locali, e non solo per quelle riguardanti i tributi erariali, ma per la sua applicazione va dimostrato che l’ente impositore ha emanato diversi atti di irrogazione delle sanzioni. Altrimenti, è impedito “al giudice di valutare in concreto la sussistenza dei presupposti”.
Sì a cumulo più ravvedimento
Gli effetti favorevoli della revisione del sistema sanzionatorio previste dallo schema di dlgs attuativo della riforma fiscale sono moltiplicati dalle novità sul cumulo giuridico e sul ravvedimento operoso, in particolare dalla possibile applicazione congiunta di questi due istituti. Da un lato, infatti, l’unificazione delle sanzioni in caso di ripetute violazioni della stessa disposizione di legge non sarà più circoscritta alle irregolarità formali; dall’altro, il cumulo giuridico delle violazioni potrà essere applicato dallo stesso contribuente, in sede di regolarizzazione spontanea.Lo schema di dlgs modifica la disposizione eliminando, tra l’altro, la parola “formale” dalla previsione che disciplina il concorso materiale omogeneo, che sarà pertanto applicabile anche nel caso di ripetute violazioni della stessa disposizione di carattere sostanziale.
Tributi locali, cumulo giuridico
Il cumulo giuridico delle sanzioni tributarie, che prevede la contestazione di un’unica penalità, si applica anche alle violazioni commesse in materia di tributi locali. Il beneficio non è limitato alle violazioni di omessa dichiarazione o di denuncia infedele, ma si estende anche a quelle di omesso versamento del tributo. La sanzione unica va applicata a tutte le violazioni della stessa indole. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 3885 del 12 febbraio 2024.
Violazioni degli obblighi fiscali, una sforbiciata alle sanzioni
Un taglio robusto delle sanzioni per le violazioni tributarie: dall’omessa o infedele dichiarazione al mancato o tardivo versamento del tributo, dalla mancata fatturazione alle inadempienze strumentali. E cancellazione dell’obbligo di pagare l’Iva per regolarizzare gli acquisti senza fattura. Non delude le aspettative, lo schema di dlgs che, in attuazione della legge delega n. 111 del 9 agosto 2023, riscrive le sanzioni previste dal dlgs 18 dicembre 1997, n. 471 riducendole in modo davvero consistente (unico neo la comparsa dei decimali nelle misure edittali proporzionali, con conseguente problema dell’arrotondamento).
Intimazione incompleta L’accertamento è ko
L’ omessa indicazione, nel dettaglio contenuto in una intimazione di pagamento, di un avviso di accertamento che, insieme ad altre cartelle di pagamento, venga incluso nella intimazione notificata al contribuente, comporterà l’illegittimità della pretesa sottesa allo stesso.È la specificazione desumibile dalla sentenza n. 1366/15/2023 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Milano.
La firma a stampa va provata pena nullità
La firma a stampa del soggetto responsabile che ha sottoscritto l’accertamento Imu va provata allegando la determina dirigenziale di riferimento: in difetto l’atto è nullo. Lo ha stabilito la sezione undicesima della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio nella sentenza n. 6333/2023 (presidente Sorrentino, relatore Chiappinello) depositata in segreteria il 9 novembre scorso.
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Il video
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Il podcast
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