Società in house senza privilegi. Termini di pagamento, riscossione e concessionari: le massime della Corte dei conti. Tari, componenti perequative frazionabili.
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Società in house senza privilegi
Gli immobili utilizzati da una società in house comunale per lo svolgimento del servizio idrico integrato hanno natura commerciale. Dunque, gli immobili posseduti dalla società non possono essere iscritti in catasto inquadrandoli tra quelli esenti, in quanto vanno considerati dei fabbricati adibiti ad uso produttivo. Non conta la natura del soggetto che è titolare, ma assume rilevanza solo la destinazione del bene. Lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, sezione decima, con la sentenza 540 del 1 febbraio 2024
Termini di pagamento, riscossione e concessionari: le massime della Corte dei conti
Ai sensi dell’articolo 1, comma 790 della legge 160/2019, ogni qual volta ricorra l’affidamento a terzi dell’attività di riscossione delle entrate locali (sia tributarie sia non tributarie) di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del Dlgs 446/1997, i versamenti da parte dei contribuenti/utenti devono affluire direttamente sui conti dedicati, accesi presso la tesoreria e intestati all’ente locale, salvo nel caso in cui il gestore dell’attività di riscossione sia una società in house providing. Tale disposizione – del resto – stabilisce che gli enti locali, al solo fine di consentire ai soggetti affidatari la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, sono tenuti a garantire l’accesso ai conti correnti ad essi intestati e dagli stessi dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l’accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. Sezione regionale di controllo della Lombardia – Parere n. 31/2024.
Tari, componenti perequative frazionabili
Le nuove componenti perequative della Tari sono frazionabili per mesi, si applicano alle sole utenze attive nel 2024 e non si duplicano in presenza di immobili accatastati autonomamente ma appartenenti ad un medesimo punto di conferimento. Sono questi gli importanti chiarimenti forniti dall’Ifel in una nota di approfondimento che illustra le modalità di applicazione della deliberazione n. 386/2023 dell’Arera. Le soluzione fornite sono condivise con l’Authority, ma resta in dubbio la questione se le nuove voci vadano applicate al fatturato (come sostiene Arera) o al riscosso (come auspicano i comuni)
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Il video
https://www.youtube.com/watch?v=3UTd9E62jHc
Il podcast
https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu