Stampa & Tributi del 14 novembre 2023

Concorso alla finanza pubblica sul modello delle regioni- Tarsu, accertamento illegittimo se generico e e il calcolo dell’imposta non è corretto.Tari, delibere da motivare. #newsletter #dirittotributario #imu #tari #canoneunico #accertamento #riscossione #stampaetributi

Atti generali dell’Agenzia delle Entrate, per la Cassazione la giurisdizione è del giudice amministrativo – Osservazioni e perplessità. Via al nuovo Consiglio della giustizia tributaria. Ruoli annullati se l’ente è silente. Riforma Irpef, scaglioni ridotti ma calcoli moltiplicati dalle addizionali. Sull’Imu indeducibile nuovo rinvio alla Consulta.

#dirittotributario #imu #tari #canone unico #accertamento #riscossione #stampaetributi.

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Atti generali dell’Agenzia delle Entrate, per la Cassazione la giurisdizione è del giudice amministrativo – Osservazioni e perplessità.

di Fabiola Del Torchio

Con le tre sentenze – di identico contenuto – n. 29023 , 29026 e 29042 pubblicate il 19 ottobre scorso, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate in ordine al tema della giurisdizione in relazione all’impugnazione di atti generali emessi dall’Agenzia delle Entrate, escludendo la competenza del giudice tributario a favore di quella del giudice amministrativo. la giurisdizione del giudice amministrativo in virtù dell’all’art. 7 cod. proc. amm., a mente del quale “sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni.”

Via al nuovo Consiglio della giustizia tributaria.

di Ivan Cimmarusti

Al via il primo Plenum del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt) con elezione del presidente, del vicepresidente e dei presidenti delle commissioni. In pole per il vertice dell’organo di autogoverno della giurisdizione fiscale c’è l’avvocato Carolina Lussana, laico di nomina parlamentare assieme all’ex guardasigilli Alfonso Bonafede e ai professori Giorgio Fiorenza e Alessio Lanzi. Con l’insediamo dei 16 consiglieri (11 eletti: tutti togati, un solo professionista) è pronta ad aprirsi una stagione di interventi incisivi sulla legge 130/2022 (sulla riforma della giustizia e del processo tributario), in particolare su quanto attiene all’organizzazione della giurisdizione e alla figura del giudice.

Ruoli annullati se l’ente è silente.

di Angelo Lucarella

N el regime tributario non opera il silenzio-assenso come rimedio generalizzato, ma opera la legge n. 228 del 2012 che prevede l’annullamento dei ruoli e degli atti esattoriali se l’amministrazione non risponde al contribuente nei termini di legge. Così la Corte di cassazione che con l’ordinanza n. 31220 del 6/11/2023, depositata il 9/11/2023, ha accolto il ricorso di un contribuente. Si tratta senz’altro di una inversione di rotta rispetto al passato: la legge 228 non veniva considerata di natura tributaria e speciale ai fini del silenzio-assenso e, per l’effetto, senza riflessi ai fini processuali.

Riforma Irpef, scaglioni ridotti ma calcoli moltiplicati dalle addizionali.

di Gianni Trovati

La riduzione degli scaglioni Irpef moltiplica le aliquote da calcolare per contribuenti e sostituti d’imposta. Il paradosso arriva dall’incrocio fra le regole nazionali, che per il 2024 tagliano da quattro a tre gli scalini dell’imposta, e l’accordo fra Governo e Regioni trovato in Conferenza Unificata che invece permette agli enti territoriali di seguire le vecchie regole. Il congelamento vale solo per il prossimo anno, ma anche la riduzione a tre scaglioni dell’imposta nazionale è prevista, e coperta, per il solo 2024. Risultato: per calcolare l’Irpef da versare allo Stato bisognerà guardare ai tre nuovi scaglioni, ma occorrerà ritornare al passato in quattro fasce per determinare quella regionale e, spesso, quella comunale. Per un reddito da 35mila euro, quindi, le aliquote nazionali saranno due, il 23% fino a 28mila euro e il 35% per la quota superiore, ma in Regione il discorso cambia. In Piemonte, ad esempio, se si confermeranno i livelli attuali si dovrà applicare l’1,62% fino a 15mila euro, il 2,13% fino a 28mila, il 2,75% fino a 50mila e il 3,33% sopra. In Lombardia la scansione è diversa e passa attraverso l’1,23%, l’1,58%, l’1,72% e l’1,73%, in Campania si parte invece dall’1,73% per passare poi a 2,96%, 3,2% e 3,33%.

Sull’Imu indeducibile nuovo rinvio alla Consulta.

di Alberto Trabucchi e Franco Vernassa

L’indeducibilità dall’Ires e dall’Irap dell’Imu sui beni immobili strumentali, dopo la sentenza 262/2020, approda nuovamente in Corte costituzionale a seguito dell’ordinanza interlocutoria n. 850 del 15 settembre 2023, con la quale la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino ha manifestato dubbi circa la legittimità costituzionale dell’ articolo 14, comma 1, del Dlgs 23/2011. Tale norma prevedeva inizialmente l’indeducibilità totale dell’Imu dalla base imponibile Ires, poi divenuta parziale, con modulazioni diverse per gli anni precedenti al 2022: prima 20% (fino al 2018), poi 50% (anno 2019) e 60% (anni 2020 e 2021). Finalmente dal 2022, la deducibilità diventa piena per l’Ires, mentre il costo dell’Imu resta totalmente indeducibile ai fini dell’Irap.

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Il video

https://www.youtube.com/watch?v=2ASep_kQSro

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu

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Atti generali dell’Agenzia delle Entrate, per la Cassazione la giurisdizione è del giudice amministrativo – Osservazioni e perplessità.

di Fabiola Del Torchio

Con le tre sentenze – di identico contenuto – n. 29023 , 29026 e 29042 pubblicate il 19 ottobre scorso, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate in ordine al tema della giurisdizione in relazione all’impugnazione di atti generali emessi dall’Agenzia delle Entrate, escludendo la competenza del giudice tributario a favore di quella del giudice amministrativo. la giurisdizione del giudice amministrativo in virtù dell’all’art. 7 cod. proc. amm., a mente del quale “sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni.”

Via al nuovo Consiglio della giustizia tributaria.

di Ivan Cimmarusti

Al via il primo Plenum del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt) con elezione del presidente, del vicepresidente e dei presidenti delle commissioni. In pole per il vertice dell’organo di autogoverno della giurisdizione fiscale c’è l’avvocato Carolina Lussana, laico di nomina parlamentare assieme all’ex guardasigilli Alfonso Bonafede e ai professori Giorgio Fiorenza e Alessio Lanzi. Con l’insediamo dei 16 consiglieri (11 eletti: tutti togati, un solo professionista) è pronta ad aprirsi una stagione di interventi incisivi sulla legge 130/2022 (sulla riforma della giustizia e del processo tributario), in particolare su quanto attiene all’organizzazione della giurisdizione e alla figura del giudice.

Ruoli annullati se l’ente è silente.

di Angelo Lucarella

N el regime tributario non opera il silenzio-assenso come rimedio generalizzato, ma opera la legge n. 228 del 2012 che prevede l’annullamento dei ruoli e degli atti esattoriali se l’amministrazione non risponde al contribuente nei termini di legge. Così la Corte di cassazione che con l’ordinanza n. 31220 del 6/11/2023, depositata il 9/11/2023, ha accolto il ricorso di un contribuente. Si tratta senz’altro di una inversione di rotta rispetto al passato: la legge 228 non veniva considerata di natura tributaria e speciale ai fini del silenzio-assenso e, per l’effetto, senza riflessi ai fini processuali.

Riforma Irpef, scaglioni ridotti ma calcoli moltiplicati dalle addizionali.

di Gianni Trovati

La riduzione degli scaglioni Irpef moltiplica le aliquote da calcolare per contribuenti e sostituti d’imposta. Il paradosso arriva dall’incrocio fra le regole nazionali, che per il 2024 tagliano da quattro a tre gli scalini dell’imposta, e l’accordo fra Governo e Regioni trovato in Conferenza Unificata che invece permette agli enti territoriali di seguire le vecchie regole. Il congelamento vale solo per il prossimo anno, ma anche la riduzione a tre scaglioni dell’imposta nazionale è prevista, e coperta, per il solo 2024. Risultato: per calcolare l’Irpef da versare allo Stato bisognerà guardare ai tre nuovi scaglioni, ma occorrerà ritornare al passato in quattro fasce per determinare quella regionale e, spesso, quella comunale. Per un reddito da 35mila euro, quindi, le aliquote nazionali saranno due, il 23% fino a 28mila euro e il 35% per la quota superiore, ma in Regione il discorso cambia. In Piemonte, ad esempio, se si confermeranno i livelli attuali si dovrà applicare l’1,62% fino a 15mila euro, il 2,13% fino a 28mila, il 2,75% fino a 50mila e il 3,33% sopra. In Lombardia la scansione è diversa e passa attraverso l’1,23%, l’1,58%, l’1,72% e l’1,73%, in Campania si parte invece dall’1,73% per passare poi a 2,96%, 3,2% e 3,33%.

Sull’Imu indeducibile nuovo rinvio alla Consulta.

di Alberto Trabucchi e Franco Vernassa

L’indeducibilità dall’Ires e dall’Irap dell’Imu sui beni immobili strumentali, dopo la sentenza 262/2020, approda nuovamente in Corte costituzionale a seguito dell’ordinanza interlocutoria n. 850 del 15 settembre 2023, con la quale la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino ha manifestato dubbi circa la legittimità costituzionale dell’ articolo 14, comma 1, del Dlgs 23/2011. Tale norma prevedeva inizialmente l’indeducibilità totale dell’Imu dalla base imponibile Ires, poi divenuta parziale, con modulazioni diverse per gli anni precedenti al 2022: prima 20% (fino al 2018), poi 50% (anno 2019) e 60% (anni 2020 e 2021). Finalmente dal 2022, la deducibilità diventa piena per l’Ires, mentre il costo dell’Imu resta totalmente indeducibile ai fini dell’Irap.

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Il video

https://www.youtube.com/watch?v=2ASep_kQSro

Il podcast

https://open.spotify.com/show/5dDNIBPglFDEFeYAlRVvYu