Niente pignoramenti sprint sui conti correnti: non passa la linea soft delle limitazioni.Il Superbonus passa dal catasto.Cassetto fiscale più ricco con i ruoli della riscossione.Non serve l’impugnazione per contestare le Entrate
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Niente pignoramenti sprint sui conti correnti: non passa la linea soft delle limitazioni
Lo stop in serata della premier Giorgia Meloni («Non se ne parla, questa norma non passa») chiude la partita sul tentativo di accelerare il recupero sui conti correnti dei contribuenti con cartelle esattoriali non pagati. Una partita che, dopo il primo tempo delle bozze iniziali della manovra, aveva conosciuto una ripresa con un tentativo di riscrittura, delimitando il campo solo ai debiti oltre i mille euro. L’ipotesi studiata dai tecnici era quella di accelerare sugli incassi delle cartelle, autorizzando agenzia Entrate Riscossione (Ader) prima di procedere al pignoramento dei conti correnti rintracciati con accesso diretto all’Anagrafe dei conti, per l’esattezza «dei rapporti finanziari» può, «in fase stragiudiziale, accedere, con collegamento telematico diretto, alle informazioni relative alle disponibilità giacenti sui predetti conti correnti».
Il Superbonus passa dal catasto
P er chi ha fatto il superbonus lettere di compliance e aggiornamenti della rendita catastale in presenza di irregolarità. Dalle bozza della legge di bilancio spunta una norma, l’articolo 21, misure in materia di variazione dello stato dei beni, che è l’ennesima stretta a chi ha beneficiato delle maxi detrazioni edilizie negli anni passati e presenta in via indiretta un aggiornamento del catasto per quanto riguarda le rendite e l’omissione di variazione già prevista per legge .
Cassetto fiscale più ricco con i ruoli della riscossione
Nuovi servizi digitali per consentire ai contribuenti di migliorare il dialogo con l’amministrazione finanziaria e ampliamento dei dati contenuti nel cassetto fiscale: sono le due novità contenute nello schema di decreto legislativo sugli adempimenti fiscali che dovrebbero, secondo le intenzioni del legislatore, migliorare e semplificare il rapporto fisco/contribuente che rappresenta uno dei capisaldi della riforma fiscale.
Non serve l’impugnazione per contestare le Entrate
È sempre possibile contestare gli atti generali dell’Agenzia delle entrate presso il Tar, senza necessità di attendere la successiva impugnazione degli atti impositivi dinanzi al giudice tributario. Con le recentissime sentenze n. 29023, 29026, 29035, 29042, 29059, 29072, 29083, 29093, 29103 e 29106 del 2023, seguite da Cintioli & Associati, Comandè Di Nola Restuccia, Fraccastoro, Gianni & Origoni, Grassi, Miccinesi, Police & Partners e Salvini e Soci, le sezioni unite della corte di Cassazione hanno stabilito che gli atti generali con i quali l’Agenzia ha dato attuazione al contributo posto a carico delle imprese del settore energetico e petrolifero dall’art. 37 del dl. 21/2022 potevano e dovevano essere impugnati dinanzi al giudice amministrativo, riconoscendo al giudice spazio di intervento in materia tributaria. Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice l’impugnazione proposta contro il provvedimento delle entrate che si configura come atto tipicamente amministrativo, generale, ricognitivo e attuativo della legge, non contenente una pretesa tributaria sostanziale e non rientrante nell’elenco riportato nell’art. 19 del dlgs. 546 del 1992.
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Il video
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Il podcast
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