Sanzioni tributarie più basse, ravvedimento più caro. Cartelle, liti ed errori formali: parte la volata per le sanatorie. Gli effetti sul bilancio del passaggio da Tari a tariffa.
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Sanzioni tributarie più basse, ravvedimento più caro.
di Cristina Bartelli
Il restyling delle sanzioni tributarie rafforza il ravvedimento operoso. Ci sarà una sorta di osmosi per cui ad abbassamento della soglia delle percentuali di punibilità si vedrà aumentare la percentuale applicata al ravvedimento operoso, la possibilità di sanare le irregolarità con il fisco in via amministrativa. Il motivo è da ricercare nei lavori delle commissioni di esperti per l’attuazione della riforma fiscale che in questi giorni si sono intensificati in vista della consegna dei materiali all’ufficio coordinamento del viceministro Maurizio Leo entro il 20 settembre. L’input fornito da Leo ai super esperti tributari è stato di quantificare una stima di gettito o di costo per ciascuna norma attuativa, una sorta di tavola sinottica di entrate e uscite. Per quanto riguarda la riforma penale tributarie si è dunque proceduto a verificare che anche quelle norme hanno un costo in quanto rientranti in voci di bilancio statale. Ecco dunque una delle prime scelte attuative di una sorta di automatismo di decrementi sanzionatori e di aumenti amministrativi sul ravvedimento. Secondariamente c’è il tema delle soglie, la riforma muove proprio dalla costatazione che le aliquote applicate ai reati tributari registrano un record in Europa di mancata competività. La commissione, secondo quanto ItaliaOggi è in grado di anticipare, è al lavoro per ridisegnare l’impianto del 2000 che sconta la sua età ponendo le soglie in diminuzione.
Cartelle, liti ed errori formali: parte la volata per le sanatorie.
di Giovanni Parente
La lunga volata partita quasi un anno fa con le prime bozze del Ddl di Bilancio (la prima del Governo Meloni) si sta per concludere. Complici anche le proroghe di alcune scadenze arrivate nella scorsa primavera, nelle prossime settimane sarà l’ora delle scelte e dei versamenti. Soprattutto sulla definizione delle liti pendenti, bisognerà scegliere se aderire alla sanatoria che consente uno sconto finale anche in base all’andamento del precedente grado di giudizio. La scadenza del 2 ottobre (il termine è il 30 settembre ma slitta al lunedì successivo perché cade di sabato) è il crocevia non solo per presentare la domanda ma anche per pagare la prima o unica rata (la rateizzazione è possibile se l’importo dovuto è superiore a mille euro). Se pur con perimetro, condizioni di accesso e riduzioni diverse, restano in pista poi anche la rinuncia alle liti in Cassazione e la conciliazione agevolata. Quindi, per chi non avesse ancora deciso tra le opzioni disponibili, sono in corso le ultime valutazioni.
Gli effetti sul bilancio del passaggio da Tari a tariffa.
di Stefano Baldoni
Il passaggio alla tariffa corrispettiva, affidata al gestore del servizio rifiuti come prevede il medesimo comma 668, fa “uscire” dal bilancio degli enti tutte le poste di entrata e di spesa legate al servizio di gestione dei rifiuti, con un probabile vantaggio sugli equilibri correnti. Come è noto, infatti, l’impatto dei piani economico-finanziari del servizio e del relativo finanziamento sui bilanci degli enti non è neutro, a causa dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità relativo ai proventi della tassa, solo parzialmente finanziato da quest’ultima. Tra i costi “efficienti” che il comune, come gestore della tariffa e dei rapporti con l’utenza, deve inserire nel piano economico finanziario vi è l’accantonamento al fondo svalutazione crediti corrispondente nel bilancio dell’ante al fondo crediti di dubbia esigibilità. Il fondo svalutazione crediti ha la funzione di inserire tra i costi del servizio, che concorrono a determinare le entrate tariffarie massime del periodo, gli oneri potenziali e futuri derivanti dalle inesigibilità dei crediti. Tuttavia, il passaggio alla tariffa corrispettiva, oltre a dover essere valutato bene sotto tutti gli aspetti, non è possibile per tutti i comuni. Il comma 668 dell’articolo 1 della legge 147/2013 ricorda che solo i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Soltanto gli enti che hanno perfezionato la modalità di misurazione dei rifiuti conferiti da tutti gli utenti (domestici e non domestici) possono legittimamente optare per il passaggio a tariffa e non anche quelli che, invece, adottano ancora sistemi di raccolta dei rifiuti in modo indistinto, mediante, ad esempio, cassonetti stradali. Si tratta quest’ultima di una precisazione importante, in quanto l’assenza di tale presupposto, oltre a rendere in molti casi impossibile l’applicazione di vera tariffa puntuale, mina il presupposto giuridico del prelievo.
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Il video
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Il podcast
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